Sicilia, modifiche alla disciplina degli appalti pubblici
Nuovo meccanismo di esclusione fittizia del 50% delle offerte ammesse
05/09/2007 - Nuove modifiche sono state apportate alla normativa regionale siciliana sugli appalti pubblici. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, la legge n. 20 del 21 agosto che modifica la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Merloni) come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
La principale novità riguarda il meccanismo di esclusione delle offerte anomale, che diventa più complesso, per contrastare i fenomeni di turbativa d’asta.
La commissione aggiudicatrice – si legge all’art. 1 della nuova legge, che introduce il comma 1 bis 1 – dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50% delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
La commissione aggiudicatrice – recita il successivo comma 1 bis 2 – calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.
La procedura di esclusione – che si applica ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria – ha natura fittizia ed è finalizzata alla formazione della media; di conseguenza tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara. (riproduzione riservata)
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