gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Sicilia, modifiche alla disciplina degli appalti pubblici

Nuovo meccanismo di esclusione fittizia del 50% delle offerte ammesse

vedi aggiornamento del 20/02/2008
Letto 3823 volte

05/09/2007 - Nuove modifiche sono state apportate alla normativa regionale siciliana sugli appalti pubblici. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, la legge n. 20 del 21 agosto che modifica la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Merloni) come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.


La principale novità riguarda il meccanismo di esclusione delle offerte anomale, che diventa più complesso, per contrastare i fenomeni di turbativa d’asta.

La commissione aggiudicatrice – si legge all’art. 1 della nuova legge, che introduce il comma 1 bis 1 – dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50% delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.

La commissione aggiudicatrice – recita il successivo comma 1 bis 2 – calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

La procedura di esclusione – che si applica ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria – ha natura fittizia ed è finalizzata alla formazione della media; di conseguenza tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
Manuale del Tecnico di Cantiere
MANUALE DEL TECNICO DI CANTIERE

Prezzo: € 38,00

Offerta: € 34,20

-10%
LA DIREZIONE DEI LAVORI
LA DIREZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 79,00

Offerta: € 71,10

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara