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Gare di ingegneria: l’oggetto sociale non può limitare la partecipazione

CdS: per il fatturato è determinante la data di espletamento dei servizi, piuttosto che quella di fatturazione

vedi aggiornamento del 12/11/2010
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11/09/2007 - Con la sentenza n. 3840 del 6 luglio 2007, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato da una società di ingegneria che contestava l’esito di una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva di un impianto di depurazione.


La società ricorrente, risultata seconda classificata, contestava, in primo luogo, il fatto che la società vincitrice non possedesse il requisito di fatturato previsto dal bando (minimo € 2.550.000,00 negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando). Secondo la ricorrente, poichè la vincitrice della gara ha iniziato ad operare come società d’ingegneria meno di cinque anni prima della pubblicazione del bando, il suo fatturato complessivo non sarebbe idoneo a soddisfare il requisito richiesto dal bando.

Secondo i giudici tale censura è infondata in quanto per accertare il requisito prescritto dal bando, è determinante la data di espletamento dei servizi, nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando, piuttosto che l’epoca di emissione delle fatture, eventualmente successiva.

Del resto - fanno notare i giudici –, sul piano funzionale, è certamente più rilevante determinare l’epoca in cui il soggetto abbia prestato la propria attività, piuttosto che la data del perfezionamento del relativo atto finanziario.

Altro motivo di ricorso è l’originario oggetto sociale della società vincitrice: secondo la ricorrente esso non sarebbe riconducibile alle attività tipiche delle società di ingegneria. Solo in seguito alla modifica dell’oggetto sociale, sarebbe stata espressamente prevista la possibilità di svolgere ulteriori e diverse attività, in modo da adeguare lo statuto, anche sul piano letterale, all’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge n. 109/1994.

Anche questo profilo di censura è stato ritenuto infondato dai giudici. Non è infatti condivisibile la premessa secondo cui la società potrebbe rientrare nel genus delle società di ingegneria solo se il suo oggetto sociale corrispondesse in modo pedissequo, anche sul piano letterale e formale, alla elencazione contenuta nell’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge n. 109/1994.

La formulazione della disposizione legislativa non autorizza affatto un’interpretazione così restrittiva, che sarebbe in contrasto con la normativa nazionale ed europea, diretta ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle gare. Deve prevalere, invece, una valutazione di ordine sostanziale, riferita alla concreta natura delle attività svolte dalla società.

La ricorrente contestava, infine, il fatto che la società vincitrice non avesse i requisiti riferiti al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dall’impresa capogruppo dell’associazione temporanea. In particolare la ricorrente deduceva che l’impresa non fosse in possesso del requisito in nessun anno del triennio di riferimento, calcolato a partire dal momento di pubblicazione del bando

Secondo il CdS, il riferimento alla media annua del personale non è finalizzato a richiedere la permanenza dello stesso requisito per un periodo di tre anni, bensì ad effettuare il raffronto con il numero di unità di personale che si stima necessario per l’effettuazione della progettazione. Pertanto, la media del personale tecnico utilizzato va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni indicati. (riproduzione riservata)
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