Consolidamenti e impermeabilizzazioni

Reverse charge anche per le cooperative edili

Il meccanismo si applica alle prestazioni rese dai soci artigiani

vedi aggiornamento del 14/11/2008
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14/09/2007 - Il meccanismo del reverse charge si applica alle cooperative edili che affidano lavori ai propri soci, imprenditori artigiani. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 243 dell’11 settembre scorso.


Il quesito, posto da una società cooperativa, riguarda l’applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) ai subappalti nel settore edile, come previsto dall’articolo 17, comma 6, del DPR 633/1972, modificato dapprima dall’articolo 35, commi da 15 a 17, del DL 233/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006), e successivamente dall’articolo 1, comma 44, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

La cooperativa effettua lavori di completamento di edifici quali tinteggiatura e stuccatura e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati abitativi. Nell’ambito di tale attività, i lavori sono “assunti” dalla cooperativa e “affidati per la maggior parte a soci della stessa, tutti imprenditori artigiani”. Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la cooperativa emette fattura nei confronti della propria clientela applicando, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 296/2006, l'IVA nella misura del 10%, mentre i soci artigiani – anch’essi operanti nel settore dell'edilizia - emettono fattura nei confronti della cooperativa per il lavoro svolto.

Il comma 44 della Finanziaria 2007 – premette l’Agenzia – ha esteso il meccanismo del “reverse charge” alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori.

Richiamando la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, viene precisato, con riferimento ai consorzi, che le prestazioni rese dagli associati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dall'ente associativo a terzi. Di conseguenza, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile al reverse charge, tale modalità di fatturazione è applicabile anche da parte della società associata. Ciò premesso, l’Agenzia ritiene estensibile anche ai rapporti fra cooperativa e soci i principi suespressi.

L’Agenzia chiarisce, infine, che le prestazioni in oggetto sono assoggettate all’aliquota Iva ordinaria, perché l'aliquota agevolata del 10%, prevista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, si applica soltanto nei confronti del consumatore finale, e non nelle fasi intermedie dell’intervento. Le prestazioni devono essere riconducibili ai codici della sezione F della tabella Atecofin 2004 e devono essere rese sulla base di contratti di appalto o a contratti di prestazioni d’opera. (riproduzione riservata)
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