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Gli inerti provenienti da scavo di strade sono rifiuti

Cassazione: non si applica la disciplina delle terre e rocce da scavo

vedi aggiornamento del 28/11/2008
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12/10/2007 - Il materiale proveniente da scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non è costituito esclusivamente da terriccio e ghiaia ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo qualificabili pacificamente come rifiuti.


Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23787 del 19 giugno 2007, confermando la condanna a tre mesi di arresto inflitta ad un imprenditore edile per avere, senza autorizzazione, depositato rifiuti (materiale inerte proveniente da scavi) su un suolo del quale aveva la disponibilità.

Secondo la difesa, l’imprenditore aveva rinvenuto quel materiale in occasione di uno scavo e lo aveva depositato temporaneamente nell'attesa di riutilizzarlo; il deposito temporaneo era consentito ai sensi dell'articolo 6, lettera m) del Decreto Ronchi (Dlgs 22/1997). Mancava inoltre - secondo la difesa - la volontà di abbandonarlo: infatti l’imprenditore, si era recato negli uffici della provincia per assumere informazioni sugli adempimenti del caso e gli era stato comunicato che aveva solo l'obbligo di smaltirlo entro tre mesi.

La Corte afferma che il ricorso è infondato perché il raggruppamento degli inerti, secondo le ammissioni dello stesso ricorrente non era stato effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti, ma in altro sito del quale l’imputato aveva la disponibilità.

Gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi – spiegano i giudici – costituivano, all'epoca del fatto, rifiuti speciali ex articolo 7 Decreto Ronchi, salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le previsioni di cui al DL 18 luglio 2002, n. 138, articolo 14 (convertito nella Legge 178/2002) e cioè a condizione che fosse certa:
a) l'individuazione del produttore o del detentore;
b) la provenienza degli stessi;
c) la sede ove erano destinati; il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo senza trasformazioni preliminari;
d) la mancanza di danno per l'ambiente (cfr. Cass. 46680 del 2004; 37508 del 2003).

Inoltre, il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice Ambiente) con l'articolo 264, comma 1, lettera l) ha abrogato la Legge 178/2002, articolo 14 ma continua a considerare rifiuti gli inerti provenienti da demolizione (articolo 184, comma 3, lettera b). E' stata, invece, ribadita con l'articolo 186 del Codice Ambiente l'esclusione dall'ambito della disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo, a condizione però che siano effettivamente impiegate per reinterri, riempimenti ecc.


Ricordiamo che la normativa sulle terre e rocce da scavo è attualmente in corso di revisione (leggi tutto). (riproduzione riservata)
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