gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Interscambio dei dati catastali con altre P.A.

Definite le regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei dati catastali

vedi aggiornamento del 27/11/2008
Letto 5659 volte

16/11/2007 - Il Decreto del 13 novembre 2007 dell’Agenzia del Territorio, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, definisce le regole tecnico-economiche per l’utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 59 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82.


Viene in tal modo perfezionato il procedimento - già attivato in modalità provvisoria con l’emanazione della Circolare n. 7 del 30 dicembre 2006 - previsto per la piena attuazione dell’interscambio dati posto alla base della cooperazione applicativa tra l’Agenzia del Territorio e le altre pubbliche amministrazioni, nel quadro del nuovo sistema informativo nazionale catastale.

La base dati catastale, che rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, è costituita dall’insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale. Lo stesso decreto legislativo citato (Codice della P.A. digitale) prevede che tale base dati deve essere resa disponibile, senza alcun onere, alle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, quando necessaria per lo svolgimento - diretto o tramite i soggetti delegati dalle stesse amministrazioni - dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.

Per l’accesso ai servizi di interscambio delle informazioni catastali è necessaria la sottoscrizione di una specifica convenzione, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” al decreto, di durata quinquennale e tacitamente rinnovata, salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione con almeno 90 giorni di preavviso.

Nell’allegato “B” al decreto in oggetto sono definite le tipologie dei servizi e i relativi livelli di servizio pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio e aggiornate con cadenza periodica, d’intesa con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni istituito con l’articolo 59, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005.

Analogamente, le amministrazioni che aderiscono al sistema di interscambio dei dati catastali, rendono disponibile l’aggiornamento delle informazioni di propria titolarità, che abbiano attinenza con la base dei dati catastali, in conformità alle regole tecniche del “Sistema Pubblico di Connettività”.


Fonte: Agenzia del Territorio (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
Altri Commenti

gianfranco piersimoni

della particella 37 del foglio 89 del comune di colle di val d'elsa si chiedono i nominativi degli intestatari e/o degli utilizzatori. Grazie.

Speciale ISOLAMENTO A CAPPOTTO sponsored by:

-15%
Probabilità e Statistica per le scienze e l'ingegneria
PROBABILITÀ E STATISTICA PER LE SCIENZE E L'INGEGNERIA

Prezzo: € 5,00

Offerta: € 4,25

-10%
ALBERGHI E ATTIVITÀ RICETTIVE
ALBERGHI E ATTIVITÀ RICETTIVE

Prezzo: € 18,08

Offerta: € 16,27