Caoduro

Fotovoltaico, tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta

Dall'Agenzia delle Entrate una precisazione sulla disciplina del vecchio e del nuovo Conto energia

vedi aggiornamento del 17/03/2009
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10/12/2007 - Con la Circolare n. 66/E, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tariffa incentivante erogata a titolari di impianti fotovoltaici.

Nel luglio scorso l’Agenzia, con la circolare n.

46/E, aveva fornito indicazioni sulla disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In merito alle modalità di erogazione della tariffa, nel paragrafo 2 della suddetta circolare veniva precisato che “(…) Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di “scambio sul posto”, facendone richiesta all’impresa distributrice competente per il territorio ove l’impianto è ubicato o, in alternativa possono cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta.

Nel primo caso, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione.

Nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l’impianto è collegato ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del Dlgs n. 387 del 2003”.

In merito a questo, l’Autorità per l’energia e per il gas ha segnalato che la tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del DM 28 luglio 2005, come modificato ed integrato dal DM 6 febbraio 2006 (vecchio Conto energia).

Il DM 19 febbraio 2007, infatti, nel modificare il precedente decreto ministeriale non prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

L’Agenzia delle Entrate, nel prendere atto della segnalazione dell’AEEG, precisa che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del DM 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Tale precisazione non comporta conseguenze fiscali; restano pertanto fermi i chiarimenti resi con la circolare n. 46/E in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.


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