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Appalti pubblici: modificate le soglie comunitarie

I nuovi importi delle direttive 2004/17 e 2004/18 in vigore da gennaio

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17/12/2007 - Con il Regolamento n. 1422 del 5 dicembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Europea L317 del 5 dicembre, la Commissione UE ha modificato le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, disciplinate dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - si legge nel secondo “considerando” del Regolamento – è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere gli obblighi dell’accordo dell’Uruguay Round.

A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo.

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 16 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
2) l’articolo 61 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR».

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
2) l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da «EUR 5 150 000»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR».

Le nuove soglie entrano in vigore il 1° gennaio 2008. (riproduzione riservata)
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