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La Toscana propone modifiche al Codice appalti

Pronte anche le correzioni alla legge regionale sui contratti pubblici

vedi aggiornamento del 22/09/2008
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28/12/2007 - A seguito della sentenza 401/2007 della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente bocciato i ricorsi delle Regioni contro il Codice degli appalti, riaffermando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in questa materia (leggi tutto), la Regione Toscana è tempestivamente intervenuta per modificare la propria legge regionale di attuazione del Codice (Lr 38/2007), al fine di risolvere i profili di contrasto rispetto agli orientamenti espressi dalla Corte.


La Toscana è andata però oltre e ha deciso di presentare al Parlamento una proposta di legge (allegata sotto) di modifica del Codice degli appalti, “al fine di migliorare e rendere più compiuta la disciplina nazionale - si legge nella relazione –, attribuendo nel contempo rilievo all’esigenza, universalmente avvertita, di snellimento e semplificazione degli adempimenti prescritti dalle procedure di gara.”

Le proposte sono le seguenti:

- la facoltà per le stazioni appaltanti di evitare la presentazione generalizzata delle giustificazioni da parte di tutti gli offerenti, e di richiederle unicamente nel caso di verifica di anomalia. A tutela del lavoro e dei diritti retributivi dei lavoratori, la stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non si effettua valutazione di anomalia, deve verificare comunque la congruità dell’offerta sul piano dell’incidenza dei costi del lavoro;

- l’obbligo di sviluppare i contenuti nei tre livelli di progetto previsti dal Codice, stimando i conseguenti oneri, al fine di migliorare la progettazione in tema di sicurezza;

- l’introduzione, tra le cause di risoluzione del contratto pubblico, le gravi violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi del personale impiegato nell’appalto, il ricorso a manodopera irregolare, le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese in cantiere, la mancata cooperazione fra queste nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

- l’obbligo della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall’articolo 12 del d.lgs.494/96 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili, superando la limitazione attuale della presenza in cantiere di due o più imprese. (riproduzione riservata)
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