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Senza certificato energetico niente permesso di costruire

Dal 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

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08/01/2008 - La Finanziaria accelera i tempi in materia di certificazione energetica degli edifici. L’art. 1, comma 288, della Legge 244/2007 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.


Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

In seguito, il Dlgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l’obbligo di certificazione energetica degli edifici:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.


Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. (riproduzione riservata)
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