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Paesaggio: modifiche al Codice dei beni culturali

Introdotto l'obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti

vedi aggiornamento del 09/10/2009
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29/01/2008 - Nella seduta del 25 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha varato un disegno di legge per la riforma di alcune parti del Codice dei beni culturali, in particolare per quanto riguarda la tutela del paesaggio.


Queste le maggiori novità:

Beni Culturali
- più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenente al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;
- Conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;
- Salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 23 del 2000 (cosiddetto Decreto Melandri) allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Paesaggio
Le modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto" che deve essere tutelato dallo Stato prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio.

- Definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di "paesaggio", adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004, nonché alle finalità di tutela del Codice.

- Pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo). Ciò per stabilire fin dal principio regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni richieste attualmente in base all'insussistenza di regole.

- Autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale essendogli consentito un mero controllo di legittimità successivo sull'autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio.
Nel senso della semplificazione e della accelerazione del procedimento amministrativo, viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, viene indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui i comuni dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;

- Revisione dei vincoli. Viene introdotto l'obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);

- Demolizioni. Viene prevista l'istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.


Fonte: www.beniculturali.it (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Gandolfo Marzullo

dove è il limite tra la legalità e l'abuso di potere che viene esercitato dalla Soprintendenza? Se un cittadino nel rispetto della legge (Piano Regolatore Generale) chiede di aver riconosciuto un suo preciso diritto all'edificazione, può la Soprintendenza negare tale diritto adducendo qualsivoglia motivazione non oggettiva e in contraddizione con il Piano Regolatore Generale? Se non vado errato vi è da precisare che la Soprintendenza come organo dell'Assessorato Regionale all'Ambiente e ai Beni Culturali può dire la sua sulla pianificazione e salvaguardia del territorio durante l'iter di approvazione del Piano Regolatore Generale e quindi una volta che il PRG è approvato non si giustificano arbitrari e discrezionali pareri con quanto prescritto nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle Norme tecniche di Attuazione. Grazie tante anticipate per la risposta che sicuramente darete al quesito posto da un cittadino che vuole osservare la legge. Cordiali saluti Gandolfo Marzullo

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