11/01/2008 - La legge Finanziaria 2008 e il DM 26 ottobre 2007 hanno introdotto alcune novità nella disciplina della detrazione Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, la Finanziaria ha prorogata fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni del 55% previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007) e ne ha esteso l’applicazione anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. È stata corretta, con efficacia dal 1º gennaio 2007, la Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, ed è stato eliminato l’obbligo di attestato energetico per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari (leggi tutto).
Il DM 26 ottobre 2007, invece, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” al rilascio della certificazione energetica e ha stabilito che, in caso di più interventi detraibili sullo stesso edificio, l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario. Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% anche all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976 (leggi tutto).
Alla luce delle recenti modifiche, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha redatto un quadro riepilogativo delle modalità operative del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
(riproduzione riservata)
Milazzo Filippo | Correzione tabella
mercoledì 23 gennaio 2008 - 13.52
La tabella è stata corretta.....Grazie
Milazzo Filippo | Procedure inerenti il comma 345 della 296/2006
venerdì 11 gennaio 2008 - 12.27
Secondo la mia opinione, sul documento dell'ANCE inerente riepilogo normativo circa le detrazioni del 55%, è presente una inesattezza. Nel punto che riguarda le detrazioni per "Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (art. 1, comma 345, legge 296/2006)", viene indicato che non deve essere presentata nessuna documentazione per ottenere la detrazione. Da quello che ho potuto interpretare sul testo della Finanziaria 2008, questo dovrebbe riferirsi solo e LIMITATAMENTE alle finestre comprensive di infissi così come riportato nella riga successiva e non a tutte le strutture opache verticali. Sarei veramente grato se qualcun'altro potesse smentire o confermare le mie affermazioni per rendere maggior chiarezza sull'argomento Grazie
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