POLIZZE PROFESSIONALI

Detrazione 55%: più ampia la definizione di ‘tecnico abilitato’

Tra le modifiche al decreto attuativo, certificazione energetica unica in caso di più interventi sullo stesso edificio

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vedi aggiornamento del 03/09/2008

03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.

I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.
Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.

Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.

Viene modificato anche l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole “lettera a)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.

Il comma 2 dell’art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l’asseverazione del tecnico può essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario.

Altre modifiche riguardano l’art. 8 del DM 19/02/2007:
- nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.”;
- nel comma 2, le parole: “e delle strisce assorbenti,” sono soppresse.

Con la prima modifica è stato corretto l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti.

Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio prossimo.

(riproduzione riservata)

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4 Commenti

Bruno Repezza | cittadino

lunedì 9 novembre 2009 - 13.41

Non mi avete convinto, anche se riconosco che <rino> in particolare ha tentato una dimostrazione logica delle sue convinzioni pro-ordini professionali (ma utilizza troppi assiomi). Io non metto in dubbio la preparazione professionale di nessuno, sostengo solo che la competenza è una qualità personale, non è provata da una iscrizione a un ordine e tantomeno dal superamento di un Esame di Stato (chiedete alla Ministra Gelmini...) Se un cittadino è capace di disegnare una casa deve essere abilitato a presentare il proprio progetto in Comune: il rispetto delle regole della geometria descrittiva e delle norme tecniche sarà immediatamente verificato dai tecnici burocrati del Comune (lo fanno anche per i progetti presentati dai "professionisti". Tutto qui. Se uno se la sente di fare una cosa, come saltare un fosso di 2m, ne deve rispondere lui, non il l'Odine Nazionale dei Saltafossi. Ciao

Marco | Sign. Bruno

martedì 6 ottobre 2009 - 23.00

Mi permetta ... passo in questo sito per casualità .......... ma .. Nessuno certamebnte si puo' permettere di accasare come unico tecnico, l'inscritto a qualche ordine o collegio. Ma mi creda ... gia e' difficile in questi tempi per i tecnici che fanno di professione tale lavoro, con uno stato che ci troviamo che legifera e delegifera da un giorno all'altro e il terzo giorno inverte le cose, per non parlare delle + o - strane interpretazioni, vincoli e altre stramberie non scritte nei decreti ma vigenti perche qualcuno, dopo una sera passata tra le birre, spara qualcosa che DEVE essere poi rispettato. Figuriamoci se io che esercito tale professione, mi mettessi a fare calcoli strutturali ( esempio ) solo perche credo di essere + bravo dei preposti tecnici. Dico : ognuno per il proprio lavoro, magari senza invadere quello altrui. Cordiali Saluti a lei e a tutti i lettori

rino | tecnico abilitato

giovedì 1 ottobre 2009 - 15.48

MI deve perdonare, ma il problema non è in questi termini: ha ragione quando afferma che l'oprdine professionmale non garantisce la competenza, è vero. Tale garanzia proviene dall'esame di Stato per l'abiltiazione all'esercizio della libera professione, previsto dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, il cui superamento garantisce una competenza specifica reputata dallo Stato sufficiente per poter esecitare una professione. L'iscrizione è un atto successivo e necessario al fine dell'esercizio dell'attività. Altro discorso merita il problema della certificazione energetica. La capacità di stabilire la prestazione energetica di edifici edimpianti non può prescindere da una preparazione tecnica specifica, che deriva solo da una cultura professionale in fatto di progettazione di edifici ed impianti, garantita proprio dall'esame di Stato di cui sopra.

BRUNO REPEZZA | CITTADINO ABILITATO

martedì 3 marzo 2009 - 14.31

REPUTO INCOSTITUZIONALE LA DIVISIONE DEI CITTADINI (STRETTAMENTE) FRA "TECNICI ABILITATI" (ISCRITTI A UN ORDINE PROFESSIONNALE) E "IGNOBILE PLEBAGLIA" (INCAPACE DI VALUTARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UNA NORMA O LA RISPONDENZA DI UN PRODOTTO E FINANCHE DI INTENDERE E DI VOLERE). GLI ORDINI PROFESSIONALI NON HANNO MAI FORNITO ALCUNA GARANZIA DI COMPETENZA. COMPETENZA CHE SI RITROVA SPESSO IN TANTISSIME PERSONE CHE PER STUDIO, PASSIONE, CURIOSITà NE CAPISCONO A SUFFICIENZA PER POTER DIRE CHE UNA CERTIFICAZIONE DI UN CERTO LABORATORIO è QUELLA RICHIESTA DA UNA CERTA NORMA (CHE POI E' SCRITTA ANCHE NELLA CERTIFICAZIONE STESSA).

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