La stazione unica appaltante nella regione Calabria
Un commento sulla riforma del sistema regionale dei contratti pubblici
20/02/2008 - In una delle infrequenti occasioni di esercizio dell’autentica funzione consiliare, quella legislativa, la Regione Calabria, con l’art. 2 della legge regionale 11.5.2007 n. 9, ha impostato una propria riforma al sistema dei contratti pubblici di rilievo regionale, annunciando l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA), dei cui contorni e contenuti si sarebbe occupato un successivo progetto legislativo.
Norme correlate
Regione Calabria - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato ..
Regione Calabria - Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica
Appaltante” e disciplina ..
Con tempestività rispetto agli obblighi assunti nella suddetta norma, con legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 si procedeva all’”Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, che rappresenta, nel solco della disciplina comunitaria attuata in sede nazionale con il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, il segno di un approccio volto ad uniformare l’azione contrattuale regionale attraverso la costituzione di una struttura specialistica dagli elevati contenuti professionali.
Nel panorama della legislazione regionale l’esperienza non è del tutto nuova, poiché la legge regionale Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10 abrogata in parte dall’art. 42 Legge Regionale Sicilia 2/8/2002 n. 7, e modificata dalla Legge Regionale Sicilia 19/5/2003 n. 7, ha istituito l’Ufficio Regionale per i pubblici appalti, articolato, per ragioni operative, in sezioni provinciali, che espleta le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per conto degli enti indicati nell’art. 1 della legge regionale Sicilia 29 aprile 1985 n. 21.
La pluralità di attribuzioni assegnate alla SUA, la sua esitante collocazione nell’ordinamento regionale, i rapporti sfumati con gli enti locali, le modalità di svolgimento delle funzioni procedimentali a tratti incerte, alcune imprecisioni terminologiche in una materia in cui il tecnicismo richiede maggior rigore, inducono ad alcune riflessioni ricostruttive intorno ad uno strumento che, ponendosi in posizione di ausiliarietà nei riguardi delle pubbliche amministrazioni operanti nella regione, si accinge ad incidere profondamente nella dialettica fra stazioni appaltanti ed operatori economici.
Oltre alla istituzione della SUA, la legge regionale si prefigge il compito di fissare una “disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” che, rispetto alla regolazione già espressa dal “Codice dei Contratti Pubblici” in tema di trasparenza, non reca contributi innovativi tali da accrescerne e differenziarne la portata in ambito regionale.
Il debutto della legge regionale si è rivelato non privo di asperità, materializzatesi con l’iniziativa del Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 88 dell’1.2.2008) resa nella fase preliminare alla proposizione del ricorso - regolata dall’art. 31 comma 2 l. Legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n.131- di sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della l.reg. 26/07, che tuttavia, in caso di accoglimento, non sarebbero capaci di stravolgere l’impianto concettuale sotteso alla disciplina della SUA. Marginale appare l’ipotesi di cesura costituzionale sull’art. 2 comma 2 relativo all’istituzione di un elenco di aziende subappaltatrici, come, del pari, sul fronte della tenuta complessiva della disciplina regionale, esigua risulterebbe l’eventuale pronunzia di illegittimità dell’art. 11 comma 1 sull’obbligo di redazione del piano di sicurezza per i lavori di importo superiore ad € 150.000.
Qualche elemento perturbante potrebbe inverarsi se la Corte Costituzionale dovesse aderire alla tesi statale della illegittimità dell’art. 2 commi 5,6 e 9 l.reg. cit. che attribuisce ampie funzioni di vigilanza sulle procedure di gara alla SUA, delineando un contrasto con l’art. 117 comma 2 lett.e) Cost.. Si obietta in sede governativa, che l’art. 4 comma 3 d.lgs.163/06 sui poteri di vigilanza affidati alla “Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è finalizzato a garantire una omogenea tutela della concorrenza sul territorio nazionale la cui violazione integra una lesione della competenza esclusiva statale. A ben vedere, la prevedibile spoliazione della potestà di vigilanza sui contratti regionali ad opera del Giudice delle leggi, proprio per il parallelismo ed identità di funzioni con il collaudato modello di Autorità statale ex art. 4 d.lgs.163/06, non snatura l’essenza autentica della SUA, che atteggia un nucleo duro incontestato, rappresentato dalla gestione delle procedure di affidamento in qualità di stazione appaltante per conto dei soggetti committenti.
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*Avvocato cassazionista specializzato in diritto amministrativo - Studio Legale Sdanganelli & Associati (riproduzione riservata)
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