Contribuenti minimi: chiarimenti dalle Entrate
Le risposte su beni strumentali e spese di albergo e ristorante
22/02/2008 - Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, oltre che sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici (leggi tutto), anche sul regime fiscale per i contribuenti minimi.
Uno dei quesiti riguarda il limite di 15.000 euro dei beni strumentali, fissato come requisito per accedere al sistema fiscale semplificato. Nella domanda viene richiamata la Circolare 73/E del 21 dicembre 2007 nella quale è stato chiarito che, ai fini del limite di 15.000 euro, stabilito dal comma 96, lettera b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, i beni promiscui devono essere assunti per il 50% del corrispettivo. Nel caso, invece, di un bene a deducibilità limitata, che viene utilizzato interamente per l’attività imprenditoriale (si pensi a un agente di commercio che ha due autoveicoli, uno dei quali utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa), che valore deve essere assunto?
L’Agenzia risponde che, come chiarito con la circolare 73/E, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Precisa, inoltre, che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).
In un altro quesito viene chiesto se le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista che utilizza il regime dei minimi risultano deducibili per intero, e non con i limiti stabiliti dall’articolo 54 del TUIR.
Le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi - spiega l’Agenzia – sono dettate dall’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi. Le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Inserisci un commento alla news