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Fisco semplificato: l'Agenzia delle Entrate informa i contribuenti

In arrivo 500mila lettere per illustrare le caratteristiche del nuovo regime fiscale; nuovi chiarimenti con una Circolare

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vedi aggiornamento del 20/11/2008

11/02/2008 - L’Agenzia delle Entrate sta per inviare ai contribuenti minimi potenzialmente interessati al nuovo regime semplificato, 500.000 lettere per illustrare le caratteristiche del nuovo sistema introdotto dall'articolo 1, commi da 96 a 117 della Finanziaria 2008 che prevede la semplificazione degli adempimenti fiscali e un’imposta secca del 20% sul reddito per chi non supera i 30.000 euro annui.

Il nuovo regime - si legge nella lettera – è particolarmente vantaggioso perché prevede l’esenzione dall’IRAP, l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento IVA e di tenuta delle scritture contabili, nonché l’esclusione dagli studi di settore.
Con la Circolare 7/E del 28 gennaio 2008, l’Agenzia è intervenuta nuovamente per fornire chiarimenti sul regime fiscale semplificato.

Le prime indicazioni operative sono state fornite con la Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, anticipando alcuni contenuti del DM 2 gennaio 2008. Presto arriverà un numero speciale di "l'agenzia informa" che completerà il pacchetto informativo.

La nuova circolare risponde ai numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria. Molti di questi riguardano il limite di 15.000 euro del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali: ad esempio, viene chiesto se, nel caso di beni a deducibilità limitata fiscale (auto 40% e o 80% e telefoni 80%), ai fini del limite dei 15.000 euro, vada assunto il valore civilistico e quello fiscale. L’Agenzia risponde che i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva indetraibile.

O ancora viene chiesto di sapere come va misurato il parametro del valore dei beni strumentali nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita i costi agli altri professionisti. L’Agenzia spiega che occorre far riferimento al costo effettivamente sostenuto da ciascun soggetto: quindi, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileverà il canone corrisposto al locatore, al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori, per i subconduttori, rileverà la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi.

Un altro quesito chiede se, ai fine della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti minimi, le prestazioni occasionali siano assimilate al lavoro dipendente. Secondo l’Agenzia l’aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione indicati nel comma 96.


I contribuenti avranno tempo fino al prossimo 16 aprile per scegliere di aderire al nuovo sistema fiscale.

(riproduzione riservata)

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