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Verifica attestazioni SOA: chiarimenti dal Ministero

Definiti i modelli informatici, le SOA avranno 60 giorni per inviare i dati

vedi aggiornamento del 22/10/2008
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21/03/2008 - Con la Circolare n. 2169 del 28 febbraio 2008, il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti sul regolamento relativo alla verifica dei certificati utilizzati per le attestazioni SOA, emanato con DM n. 272 del 21 dicembre 2007. I chiarimenti riguardano la durata della verifica straordinaria e il limite temporale per la trasmissione dei dati relativi ai certificati.


L’art. 2, comma 2 - ricorda la Circolare –, prevede che, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Authority relativa all’approvazione dei modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorità i dati relativi ai certificati ed alle fatture utilizzando i suddetti modelli informatici di comunicazione. Il mancato rispetto del termine di 60 giorni può comportare l'applicazione di sanzioni.

La Circolare precisato innanzitutto che, sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa (art. 253, comma 21, del Dlgs 163/2006) non limita la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest'ultima di entrata in vigore del Codice), e dunque anche a quelle non più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio.

Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte delle SOA, decorre a partire dalla trasmissione dei modelli informatici da parte dell’Autorità di vigilanza; tale trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della simultaneità per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che l’Autorità, di volta in volta, individuerà, anche alla luce dell'esperienza operativa dell’andamento della verifica straordinaria e delle eventualità criticità segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. (riproduzione riservata)
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