gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Toscana: pubblicata la nuova legge sugli appalti

Eliminate le norme censurate dalla sentenza della Corte Costituzionale

vedi aggiornamento del 22/09/2008
Letto 2921 volte

19/03/2008 - È stata pubblicata sul Bollettino regionale del 5 marzo scorso, la legge regionale n. 13 del 29 febbraio 2008, che modifica la Lr n. 38 del 13 luglio 2007 in materia di contratti pubblici e sicurezza del lavoro.

Norme correlate

Legge regionale 29/02/ 2008 n. 13

Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti ..

Sentenza 23/11/ 2007 n. 401

Corte Costituzionale - Legittimità costituzionale di alcuni articoli del Decreto Legislativo 163/2006 ..

Legge regionale 13/07/ 2007 n. 38

Regione Toscana - Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..


Il testo è stato ampiamente riformulato per tenere conto della sentenza 401/2007 con la quale la Corte Costituzionale ha definito le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di appalti pubblici (leggi tutto).

Di seguito le principali novità.

Con una integrazione all’art. 1, è incentivato l’acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati.

È stata cancellata la possibilità (art. 3, c. 3) per gli enti appaltanti, di integrare il numero dei soggetti da invitare alle procedure di aggiudicazione, qualora essi siano in numero inferiore a quello previsto dall’articolo 27 del Dlgs 163/2006.

È stato abrogato il comma 2 dell’art. 15 che prevedeva, nel caso in cui l’offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non fosse soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del Dlgs 163/2006, la possibilità per le stazioni appaltanti di valutare la congruità dei costi della manodopera e, per gli appalti di servizi, di quelli della sicurezza. Qualora tali costi non fossero risultati congrui, le stazioni appaltanti non avrebbero proceduto all’aggiudicazione definitiva. Ricordiamo che il secondo decreto correttivo del Codice degli appalti ha previsto l’obbligo di valutare il costo del lavoro e della sicurezza per tutti i tipi di appalto, sia al momento della predisposizione delle gare che nella valutazione dell’anomalia.

Cancellato anche l’art. 18 che prevedeva che la stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto, invitava l’impresa a provvedervi entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale effettuava il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice. Lo stesso valeva per il subappalto. Questa norma è risultata in contrasto con il Codice civile e con il Dlgs 163/2006.

L’originario titolo dell’art. 19 “Cause di risoluzione del contratto”, è diventato “Promozione della continuità occupazionale”; sono stati eliminati i primi tre commi che indicavano, come cause di risoluzione del contratto, la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e di retribuzione dei dipendenti, gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, l’impiego di personale in nero, la violazione degli obblighi di informazione. Resta quindi soltanto l’obbligo per le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, di promuovere confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 20, viene eliminata la norma secondo cui i bandi di gara prevedevano espressamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara; cancellata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera sugli importi previsti dal contratto di subappalto; scompare anche la norma che consentiva alle stazioni appaltanti di limitare il ricorso al subappalto alle attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento.

Abrogato l’art. 35 che prevedeva l’esclusione delle imprese per cinque anni dalla partecipazione alle gare, per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione.

L’art. 36, relativo ai criteri di aggiudicazione, perde il comma 1 che imponeva alle stazioni appaltanti di utilizzare, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anziché quello del massimo ribasso, tranne che nei casi in cui la natura dell’appalto non lo consentiva. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - 6°ediz.
MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - 6°EDIZ.

Prezzo: € 38,00

Offerta: € 34,20

-10%
Direzione dei Lavori
DIREZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 45,00

Offerta: € 40,50

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara