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Sicurezza sul lavoro: ok delle Commissioni di Camera e Senato

Proposto il differimento di 90 giorni dell'entrata in vigore delle novità, per consentire agli operatori di adeguarsi

vedi aggiornamento del 14/05/2008
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25/03/2008 - Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera e la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Sicurezza sul lavoro: ok delle Commissioni di Camera e Senato

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Le Commissioni della Camera hanno espresso numerose osservazioni sul provvedimento del Governo, tra cui:
- l’opportunità di prevedere un’entrata in vigore differita di un massimo di 90 giorni per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già previsti dal Dlgs 626/1994;
- la proposta di modificare l’art. 9, c. 4, relativo ai nuovi compiti assegnati all’Inail;
- l’opportunità di inserire, tra gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di formazione, le associazioni di promozione della salute e della sicurezza riconosciute dal Ministro del lavoro;
- la proposta, con riferimento all’apparato sanzionatorio, di ripristinare le sanzioni previste dal Dlgs 626/1994, in particolare l’arresto o l’ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, per determinate violazioni relative alla valutazione dei rischi;
- l’opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;
- l'opportunità di inserire nel decreto una norma analoga a quella recata dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 626/1994 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.

Sono numerose anche le osservazioni che accompagnano il parere favorevole espresso dalla Commissione Lavoro del Senato; viene proposto:
- di precisare, all’art. 2, comma 1, lettera q), che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all'uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro;
- di prevedere, all’art. 3, comma 5, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, l’obbligo per il somministratore di informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività produttiva, e di formare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti; sarebbe anche opportuno chiarire che il contratto di somministrazione può porre tali obblighi a carico dell'utilizzatore, e che, in tal caso, ciò deve essere inserito nel contratto con il lavoratore; che l'utilizzatore è tenuto ad informare il lavoratore del caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici; che l'utilizzatore osserva, nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza;
- di specificare che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, che è obbligatorio indicare nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
- di chiarire la procedura di cui all'articolo 27, comma 1, relativa alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- di escludere, per i cantieri nei quali sia prevista la presenza di più imprese, ogni limitazione dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, sopprimendo, quindi, le lettere a) e b) dell'articolo 90, comma 3;
- di inserire, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, quello di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, di chiedere un certificato di regolarità contributiva, in mancanza del quale è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Altre osservazioni coincidono con quelle espresse dalle Commissioni della Camera.

Il decreto, sul quale - ricordiamo - la Conferenza Stato-Regioni, ad eccezione del Veneto, ha già espresso parere favorevole con numerose proposte emendative, è pronto per il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Silvia Moretto

Oggi alla pari con il problema dei rifiuti,la presenza selvaggia di milioni di autovetture parcheggiate in doppia , tripla fila o addirittura sui marciapiedi o nelle corsie di marcia costituisce una delle vergogne d'Italia e soltanto recentemente l'inasprirsi delle sanzioni e la presenza di telecamere è riuscita ad attenuarne la quantità , senza tuttavia risolvere fattivamente il problema e cioè fornendo una concreta alternativa di parcheggi accessibili.Nonostante la preveggenza contenuta nelle disposizioni dell'art.9 della Legge Tognoli 122/89 , in realtà i vari Enti ( Comuni , VV.FF e Sovrintendenza oltre a quelli esautorati ) proterviamente continuano ad ostacolarne l'attuazione pur non avendone più titolo,Salvo i benefici fiscali contenuti nelle varie finanziarie ( scesi dal 41 al 36% laddove in altri settori si arriva al 55% e non vediamo ragione di non adeguare a questa percentuale anche l'installazione di parcheggi automatici o meccanizzati ) troviamo impianti anche di assoluta necessità urbanistica bloccati per anni mentre prosegue soltanto ed altrettanto vergognosamente l'inasprirsi delle sanzioni spesso rivolte soltanto a far cassetta per i Comuni e spesso a vederli sconfessati come nel caso della ripetizione di contravvenzioni per divieto di sosta o accesso a zone regolate , se non addirittura con l'utilizzo di semafori accelerati nei tempi di transito con il giallo. In molte nazioni prima del passaggio da un colore all'altro si visualizza chiaramente la scansione degli ultimi dieci secondi , evitando in tal mdo sia molte contravvenzioni , che principalmente molti incidenti.Per risolvere il problema basterebbe incrementare gli incentivi , favorendo gli investimenti dei privati eventualmente anche con premi di rottamazione a scantinati e immobili inutulizzati nel caso di trasformazione a parcheggio e limitando gli ostacoli alla sola citata Normativa Europea ed alla Direttiva Macchine per quelli automatici e meccanizzati ,

Luigi Filippo von Mehlem

Abbiamo per oltre 10 anni lottato insieme ai maggiori esperti europei nella apposita Commissione Europea WG 9 TG per poter finalmente nel dicembre 2003 varare a Friolzheim ( Germania ) sotto la mia Presidenza per la Commissione Italiana dopo decine di sedute a Londra , Milano in sede UNI e praticamente in ognuna delle Nazioni Europee , la definitiva EN 14010 recepita dall'Italia nel gennaio 2005. A distanza di tre anni questa definitiva Normativa Europea , che finalmente regola adeguatamente la complessa materia , viene citata e rispettata da due soltanto tra le decine di aziende produttrici nel settore ed ignorata dai legislatori. Inoltre sin dal 1999 con il D.P.R. 162/99 i montaauto ed i sistemi di sollevamento esclusivo per autovetture avevano trovato netta separazione ed inapplicabilità delle leggi dedicate agli ascensori e montacarichi.Questo ha naturalmente una precisa e solida base di valytazione dei rischi , in quanto i parcheggi meccanizzati devono rispettare la direttiva UOMO PRESENTE e responsabile , seguendo pedissequamente quanto disposto dal Coodice della Strada in quanto il PARCHEGGIO è un MOMENTO della circolazione e pertanto ne deve seguire le regole evidenziate appunto soltanto dalla SEGNALETICA orizzontale e verticale , mentre nei parcheggi automatici è assolutamente vietata la presenza umana , ad eccezione della sorvegliata cabina di accesso e comunque con l'assoluto divieto di persone a bordo durante la movimentazione verticale per percorsi superiori ai 2m. Inoltre viene dimenticata l'essenzialità di presentazione di adeguata Analisi dei Rischi secondo la EN 1050. Gran parte della mancata citazione ed inosservanza della EN 14010 , pur presente in lingua inglese negli Archivi UNI , è data dalla vergognosa circostanza che la stessa per mancanza di fondi non sia stata ancora tradotta in Italiano.

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