Autorizzazioni paesaggistiche: non più vincolante l'ok della Soprintendenza

Parere favorevole delle Commissioni ambiente di Camera e Senato alle modifiche al Codice del paesaggio

vedi aggiornamento del 15/01/2010
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12/03/2008 - Nella seduta del 6 marzo scorso, la Commissione Ambiente della Camera ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. Parere positivo sul provvedimento è arrivato anche dalla Commissione Ambiente del Senato.


Sullo schema di decreto si erano espresse anche le Regioni, che avevano subordinato il parere favorevole (allegato sotto) a due richieste ben precise: l’obbligo di cooperazione tra Ministero dei beni culturali e le Regioni nella redazione di nuovi piani paesaggistici e il carattere non vincolante del parere della Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Entrambe le condizioni sono state accolte dal Governo.

Il decreto correttivo è finalizzato a ridefinire l'assetto di competenze tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio, tenendo anche conto della Convenzione europea del paesaggio ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006. Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di cinque articoli e incide sui seguenti ambiti:
- la definizione di paesaggio e i principi relativi alla sua tutela e valorizzazione (novelle agli articoli da 131 a 134 del codice);
- la disciplina della pianificazione paesaggistica (novelle all'articolo 135 e agli articoli da 143 a 145 del codice);
- la disciplina dell'individuazione dei beni paesaggistici (novelle agli articoli da 136 a 142 del codice);
- le procedure di autorizzazione paesaggistica (novelle agli articoli da 146 a 155 del codice).

Con riferimento al contenuto dei piani paesaggistici, il nuovo testo dell'articolo 143 specifica che il piano è oggetto di accordo tra le pubbliche amministrazioni e sussiste l'obbligo di elaborazione congiunta da parte del Ministero e delle Regioni.

In relazione alla procedura per la dichiarazione delle aree di notevole interesse pubblico, la nuova formulazione dell’art. 138 estende il potere di iniziativa per l'avvio del procedimento anche ai componenti di parte ministeriale delle commissioni regionali, e riconosce esplicitamente il potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili e aree. Su quest’ultimo punto la Conferenza unificata aveva chiesto di prevedere l’acquisizione del parere della Regione interessata.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche il nuovo testo dell'articolo 146 estende il parere del Soprintendente a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela. Tuttavia, in Conferenza unificata si è convenuto che il parere sarà vincolante solo in assenza di strumenti di pianificazione territoriale non adeguati a garantire la tutela dei beni paesaggistici, mentre, ove tale adeguatezza sia stata conseguita, il parere sarà obbligatorio ma non vincolante.


Parere favorevole con osservazioni è stato invece espresso dalla Commissione Ambiente del Senato che ha condiviso le proposte emendative avanzate dalla Conferenza Unificata. Inoltre, la Commissione ha formulato una sua proposta di modifica: l’estensione della validità dell’autorizzazione paesaggistica dai cinque anni attuali a tutta la durata dei lavori, qualora questi ultimi siano iniziati nel quinquennio.

È stato, infine, proposto di annoverare tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico anche i filari, le alberate e gli alberi monumentali che si distinguono per la loro non comune bellezza. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

giuseppe bonomolo

Se il parere obbligatorio è anche vincolante non è più un parere ma diventa una decisione. Va bene per le opere d'arte monumenti edifici storici, ma che la belle zza paesaggistica dipenda dal buon gusto di un dipendente della soprintendenza, sia esso architetto o geometra o ingrgniere, che deve contrapporre la sua scelta architettonica anche nei particolari poco significanti di una costruzione, non mi sembra utile alla tutela delle bellezze paesaggistiche.

Lorenzo Bertia

Non si può ammattire dietro leggi, leggine, decreti ministeriali sfornati quotidianamente. La libera professione deve essere sopratutto certezza, posto che la committenza fa domande precise alle quali non si può rispondere con " poi vediamo" "dipende" dal parere.....

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