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Lombardia, nuove modifiche alla legge urbanistica

Proposta eliminazione obbligo di variante per le attrezzature pubbliche

vedi aggiornamento del 07/03/2011
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13/03/2008 - Con la proposta di legge varata dal Consiglio regionale il 4 marzo scorso, la Regione Lombardia interviene nuovamente sulla materia del governo del territorio modificando ancora una volta la legge regionale n. 12 del 2005.


Il ddl propone di inserire tra le funzioni del documento di piano (art. 8), l’individuazione delle aree degradate o dismesse (cioè caratterizzate da dismissione funzionale, degrado ambientale, criticità fisico-edilizia e disagio sociale) e le aree da destinare a campi nomadi.

I Comuni indicati con apposita delibera della Giunta regionale, hanno l’obbligo di individuare le aree per l’edilizia residenziale pubblica e di assicurarne la realizzazione mediante tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali.

Viene eliminato l’obbligo di applicazione della procedura di variante al piano per la realizzazione di attrezzature pubbliche, diverse da quelle previste dal piano dei servizi; sarà sufficiente una deliberazione motivata del consiglio comunale (art. 9).

Con l’art. 10 bis sono introdotte disposizioni speciali per i Comuni sotto i 2.000 abitanti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono raccolti di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili.

È introdotto l’obbligo per i Comuni di istituire il registro delle cessioni dei diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione. A fronte di rilevanti benefici pubblici, il documento di piano può prevedere incentivi volumetrici non superiori al 15%, per interventi di riqualificazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico; a questi casi il ddl aggiunge gli interventi di recupero delle aree degradate o dismesse e di conservazione degli immobili di interesse storico-artistico (art. 11).

Nei comuni ad alto fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga al piano regolatore generale, interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente e interventi di nuova costruzione nell’ambito di piani attuativi previsti dal vigente piano regolatore generale, localizzati su aree destinate a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi. Per tali interventi è sufficiente il permesso di costruire, previo accertamento, da parte del Comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, e dell’esistenza di sufficienti dotazioni urbanizzative (art. 25).

Infine, è stabilito che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole, sono assoggettati ad una maggiorazione del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo di 0,5 ed un massimo di 1,5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (art. 43). (riproduzione riservata)
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