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Nuovo Codice beni culturali e paesaggio: ok del Governo

Sarà obbligatorio ma non vincolante il parere della Soprintendenza sulle autorizzazioni paesaggistiche

vedi aggiornamento del 15/01/2010
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21/03/2008 - Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, due decreti legislativi che modificano il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).

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Sui due provvedimenti, che innovano rispettivamente la disciplina in materia di paesaggio e quella in materia di beni culturali, hanno già espresso parere favorevole la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari (leggi tutto).

Il decreto relativo al paesaggio innova in materia di nozione di paesaggio, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche. In primo luogo è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” in linea con i principi della Convenzione europea del paesaggio e con le finalità di tutela del Codice.

Viene stabilito che il piano paesaggistico, la cui redazione rientra tra le competenze delle Regioni, è elaborato congiuntamente dal Ministero dei beni culturali e dalle Regioni, per le parti che riguardano beni paesaggistici.

In tema di autorizzazioni paesaggistiche è attribuito alle Soprintendenze il compito di emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli. Su questo punto è stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere, da vincolante a meramente obbligatorio, quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Il termine entro cui le Soprintendenze devono pronunciarsi passa da sessanta a quarantacinque giorni, e alla scadenza può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ulteriori 15 giorni per emettere il parere. In mancanza, la decisione è rimessa all Regione o al Comune delegato. La delegabilità ai Comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici.

Il nuovo decreto introduce l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole da rispettare in virtù del vincolo.

Sarà istituita presso il Ministero dei beni culturali un’apposita struttura tecnica incaricata di assistere i Comuni nella demolizione degli ecomostri. La disposizione si aggiunge a quella contenuta nella Finanziaria 2008 che stanzia 15 milioni di Euro all’anno, a partire dal 2008, per interventi di recupero del paesaggio.

Il decreto relativo ai beni culturali ridefinisce la disciplina della dismissione o utilizzo a scopo di valorizzazione economica del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica, recuperando l'impianto normativo del Dpr 283/2000, il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico e che era stato espressamente abrogato dal Codice.

Il nuovo decreto prevede che la richiesta di autorizzazione sia corredata da maggiori indicazioni: oltre alla destinazione d'uso del bene e al programma delle misure per garantirne la conservazione, già previste, il proprietario deve indicare obiettivi, tempi e modalità di valorizzazione che si intendono conseguire con l'alienazione, la destinazione d'uso del bene prevista e le modalità di fruizione pubblica. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta, in seguito alla alienazione, sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione del bene, o risulti incompatibile con il suo carattere storico-artistico. Sono poi dettati requisiti specifici qualora la richiesta di alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale. (riproduzione riservata)
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