Kromoss

Impianti: obbligo conformità solo per edifici nuovi

Dal DM 37/2008 nessun rischio di distacco per luce, acqua e gas

vedi aggiornamento del 25/01/2010
Letto 22510 volte

15/04/2008 - Il Ministero dello Sviluppo economico interviene nuovamente sul decreto ministeriale 37/2008 in materia di sicurezza impianti all’interno degli edifici per chiarire che non esiste alcun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti.


L’articolo 8 del Decreto impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. A questo proposito il Ministero, anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge
almeno “la potenza di 6 kw”.

3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si imitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.

4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.


Fonte: Ministero dello Sviluppo economico (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
Altri Commenti

eeeeeeeeeeeeee

Io credo che ogni installatore dovrebbe avre un progetto redatto da un progettista ed ogni comune provincia e regione dovrebbero chiedere progetto e dichiarazione di conformita degli impianti elettrici

pino

gentilmente vorrei sapere quali eidifici rientrano nella legge 46/90. Premetto che l'edificio dove io abito è stato costruito nel 1983/84. Grazie

GIUSEPPE

IO PENSO CHE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DOVREBBE ESSERE FIRMATA E TIMBRATA DALL'ISTALLATORE IN PRESENZA DI UN PUBBLICO UFFICIALE DEL SINDACO, MUNITO DI DOCUMENTO D'IDENTITA' E DOCUMENTO CHE CERTIFICA L' ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.. QUESTO PERMETTE UN CONTROLLO EFFICIENTE CONTRO IL LAVORO NERO E ABUSIVO, VISTO CHE NON SI RIESCE AD ELIMINARE ACCORDI SOTTOBANCO TRA CLIENTE E DIPENDENTI ( ENEL, COMUNALI....). SICURAMENTE CI SARANNO ALTRI METODI ANCORA PIU' EFFICACI, PER FAVORE METTETELI IN ATTO DA SUBITO. COSI' NOI POTREMO ASSUMERE PERSONALE E PAGARE CONTRIBUTI PIU' COMODAMENTE, VISTO CHE C'E' CHI MUORE DI FAME.

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI
Soluzioni innovative per energia solare
Made In Italy Qatar
Edilportale.com su Facebook
-55%
STIMATRIX® Plug-In forRating
STIMATRIX® Plug-In forRating

Software per il calcolo del rischio nell’acquisto e/o nell’investimento Immobiliare

Prezzo: € 199,00

Offerta: € 89,00

-30%
STIMATRIX® Plug-In for ValoreNormale
STIMATRIX® Plug-In for ValoreNormale

Plug-in per il calcolo del valore normale

Prezzo: € 99,00

Offerta: € 69,00

Verifica edifici esistenti e solutore pushover