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Programmi complessi con procedure ad evidenza pubblica

Authority: la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati rientra nella categoria degli appalti pubblici

vedi aggiornamento del 23/07/2009
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04/04/2008 - Per la realizzazione da parte di privati di opere pubbliche oggetto di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni in attuazione di specifici programmi urbanistici, quali i piani di riqualificazione urbana, è necessario adottare procedure ad evidenza pubblica.

Con la Determinazione 4/2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha risposto ad alcune richieste di parere relative alle procedure da seguire in questi casi.

Programmi complessi con procedure ad evidenza pubblica

Norme correlate

Determinazione 02/04/ 2008 n. 4

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Realizzazione di opere ..

Decreto Legislativo 31/07/ 2007 n. 113

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ..

Decreto Pres. Repubblica 05/10/ 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice ..

Decreto Legislativo 26/01/ 2007 n. 6

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..

Sentenza 12/07/ 2001 n. C-399/98

Corte di Giustizia Europea - Realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione ..

In primo luogo ha ricordato che gli accordi convenzionali rientrano nei cosiddetti “programmi complessi”, che a partire dagli anni ’90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale.

L’accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda su uno “scambio di prestazioni”: a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengono cedute dallo stesso privato aree e/o realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Questi accordi trovano la loro espressione formale nelle convenzioni urbanistiche, il cui archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall’art. 28 della Legge 1150/1942 e si iscrivono a pieno titolo nell’alveo dell’amministrazione negoziata.

L’Autorità ha poi richiamato la sentenza 12 luglio 2001 (causa C399-98) della Corte di Giustizia Europea, nella quale si afferma che la realizzazione delle opere di urbanizzazione è da ricondurre al genus “appalto pubblico di lavori” e che, quindi, si applica l’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria.

Tornando al caso in esame, le convenzioni urbanistiche, mediante le quali i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche, sono riconducibili allo stesso genus dei piani di lottizzazione, sebbene si configurino come tipi differenti di piani attuativi (i cosiddetti programmi complessi). Ne consegue che esse siano da ricondurre alla categoria dell’“appalto pubblico di lavori” e che, quindi, debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente.

Sulla base di ciò, si pone il problema di individuare quali siano le procedure ad evidenza pubblica da applicare, dal momento che le fattispecie in esame, pur prevedendo la realizzazione di opere pubbliche, non trovano una specifica regolamentazione nel Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), nel quale il legislatore ha disciplinato in maniera espressa, a fianco delle ordinarie procedure per la realizzazione di opere pubbliche, la sola fattispecie delle opere di urbanizzazione a scomputo di contributi concessori o conseguenti a piani di lottizzazione.

Secondo l’Autorità, le procedure che risultano più consone al tipo di affidamento in questione sembrano essere la finanza di progetto di cui agli artt. 153 e seguenti ed il dialogo competitivo di cui all’art. 58 del Codice dei contratti (al momento non ancora concretamente utilizzabile, non essendo stato emanato il regolamento attuativo ex art. 5).

Entrambi gli istituti consentono all’amministrazione di instaurare un dialogo aperto con gli offerenti e rispondono maggiormente alla complessità degli interventi che l’amministrazione generalmente pone in essere nell’ambito dei cosiddetti programmi complessi.

In particolare, il ricorso all’istituto del dialogo competitivo consentirebbe all’amministrazione di verificare le risposte del mercato relativamente a tutti gli aspetti dell’intervento, al fine di addivenire alla miglior definizione del progetto anche mediante la combinazione dei migliori elementi delle proposte pervenute dai privati. (riproduzione riservata)
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