14/04/2008 - Con la Risoluzione n. 11 del 10 aprile 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sull’applicazione, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’ulteriore detrazione Ici dell’1,33 per mille, prevista dalla Finanziaria 2008.
Per quanto riguarda l’individuazione della base imponibile sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione, il Ministero afferma che il calcolo dell’1,33 ‰ va effettuato sull’intera base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze, facendo riferimento non alle quote di possesso eventualmente spettanti ai diversi comproprietari ma al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione è destinata ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
Inoltre, la detrazione deve essere fruita fino a concorrenza del suo ammontare; cioè il contribuente non può utilizzare l’eventuale eccedenza per il pagamento dell’ICI dovuta per altre tipologie di immobili o di richiederne il rimborso.
Nel caso in cui il Comune abbia previsto nel proprio regolamento, oltre alla detrazione di € 103,29, la riduzione al 50% dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, l’ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l’ente locale riconosce di fatto al contribuente.
Altri chiarimenti riguardano il calcolo delle detrazioni per gli ex coniugi. Il Ministero spiega che, dal momento che il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale si trova nell’impossibilità di adibire l’immobile ad abitazione principale, per rendere concretamente applicabile la norma, il criterio di ripartizione delle detrazioni basato sulla quota di destinazione è stato sostituito dal diverso criterio legato alla quota di possesso. Ne consegue che il coniuge assegnatario, comproprietario della ex casa coniugale, non può quantificare le detrazioni commisurandole alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, ma deve anch’esso calcolarle in funzione della quota di possesso dell’immobile.
Con decreto del 3 aprile 2008, il Ministero dell’economia ha approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'ICI.
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