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Il Consiglio Nazionale dei Geologi impugna le Norme Tecniche

Sarebbero state omesse importanti attività conoscitive delle caratteristiche geologiche dei suoli

vedi aggiornamento del 02/02/2011
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14/04/2008 - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n. 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di impugnare dinanzi al competente TAR del Lazio il DM 14 gennaio 2008 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 ed emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.


Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad assumere tale iniziativa:

- il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;

- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell’intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;

- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;

- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;

- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;

- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall’ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;

- la difformità sostanziale tra il testo approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.

È importante notare, infine, che la sospensiva e l’annullamento eventualmente accordabili dal T.A.R. non darebbero luogo ad alcuna vacatio legis, poiché resterebbero in vigore le Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005 e tutta la precedente e/o successiva analoga normativa tecnica.


Fonte: Ufficio Stampa Consiglio Nazionale dei Geologi (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Umberto Sannino

E' da premettere che tutti i ricorsi, che apportano lumi, chiarimenti nonché migliorie delle Norme di Ingegneria in generale e di quelle Tecniche in particolare, sono da ritenersi una "provvida manna" che cade sullo scenario dei lavori e delle opere di ingegneria, sia nel campo civile, sia nel campo industriale. Nella fattispecie il solerte C.N. dei GEOLOGI ha fatto rilevare alcune discordanze giuridiche tra l'Organo che ha provveduto alla effettiva stesura delle N.T. (C.S.L.P.) e quello che le ha legalmente emanate (e nella fattispecie Ministero delle Infrastrutture). Ne nascerà una lunga ed articolata diatriba, a colpi di udienze, tra l'Organo che per legge tiene l'Albo e vigila sull'operato dei Geologi e la Istituzione della Stato (Ministero Infrastrutture). Ma i rappresentati dei Geologi non hanno avuta parte attiva in fase di studio delle recenti Norme Tecniche ? Riterrei quindi superflua questa ulteriore protesta atteso che tutte le recedenti Norme e Regolamenti, nello specifico settore della Geologia riflettente le pere di ingegneria - ed in particolare il D.M. 5 marzo 1988 - resteranno validi, anzi validissimi e potranno costituire assieme alle N.T. sulle C. (come lo é stato sino ad oggi) una permanente guida sia per il progettista, sia per il direttore dei lavori, sia per il direttore del cantiere, i quali ultimi eseguono materialmente l'opera. Ci domandiamo quindi:< la recente Azione legale intrapresa dal C.N.G..... cui prodest ? > Cordiali saluti e grazie per l'ospitalità, l'attenzione e la diffusione che darete alla presente nota. Prof. Ing. Umberto Sannino, progettista e calcolatore di strutture ed infrastrutture civili ed industriali - S. T. A. - ROMA.

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