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Sicurezza sul lavoro: ok definitivo al nuovo Testo unico

Approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri il decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

vedi aggiornamento del 19/11/2008
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01/04/2008 - È arrivato questa mattina il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri allo schema di decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Sicurezza sul lavoro: ok definitivo al nuovo Testo unico

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"Ce l'abbiamo fatta, non era scontato ma ce l'abbiamo fatta. È un atto dovuto al Paese" è stato il primo commento del Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, in conferenza stampa. “Il testo - ha proseguito il Ministro - è uno tra i più avanzati nella legislazione europea e si inserisce in un lavoro iniziato due anni fa con il pacchetto Bersani contro il lavoro nero, che ha portato risultati rilevanti nel campo dell'edilizia, ed è proseguito con le modifiche al Codice degli appalti”.

Sul provvedimento le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera e la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato hanno espresso parere favorevole con numerose osservazioni, tra cui la proposta di differire di 90 giorni l'entrata in vigore delle novità, per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi adempimenti. Anche la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole proponendo numerosi emendamenti (leggi tutto).

Il decreto interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessanta anni.
Tra le principali novità contenute nel testo segnaliamo:
- l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali;
- la revisione del sistema delle sanzioni.

Proprio sull’apparato sanzionatorio si è accesa la discussione in Parlamento (leggi tutto).

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (leggi tutto).

I Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; - agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti. Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni.

Il Titolo IV è quello dedicato ai cantieri temporanei o mobili, che stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali dei soggetti responsabili della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il ruolo dei rappresentanti per la sicurezza; le modalità di attuazione della valutazione del rumore.

Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni. Il Capo III illustra le sanzioni.

Il nuovo Testo Unico abrogherà numerose leggi, tra cui il Dlgs 626/1994, il Dlgs 494/1996 e l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (primo decreto Bersani).

Ricordiamo infine che molte misure della Legge 123/2007 sono già applicabili; è il caso della modifica al Dlgs 626/1994 che introduce l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Inoltre, a decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento (leggi tutto). (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

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Pazzesco, da adesso per spostare un tramezzo ci vorrà il PSC! La richiesta di una delle Commissioni Parlamentari di abrogare le lettere A e B del comma 3 dell'art. 3 della 494 (art. 90 del DM) porta a questa situazione: una Dia per spostar euna parete, che vede impegnato oltre al muratore, l'elettricista, configura SEMPRE l'obbligo della nomina dei Coordinatori. Ora venite a dirmi che per evitare i morti nei cantieri c'è bisogno di qualcosa del genere, quando è evidente che la sola osservanza dei DPR 547/55 e 164/56 eviterebbe il 90% degli incidenti.

Luca

sicurezza, sicurezza, bisognerebbe eliminare qualche impresa, ad oggi è pieno di "improvvisati" che non sanno quello che fanno.........iniziamo a pulire i nostri cantieri partendo da queste cose...vedrete che ci saranno meno incidenti!!!!!!

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