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Autorità: Soa vigilino sulle rinunce alle attestazioni

Molte imprese restituiscono l’attestazione per evitare i controlli

vedi aggiornamento del 11/11/2008
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26/05/2008 - Con un Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha definito i criteri vincolanti per le Società organismi di attestazione (SOA) nell'esercizio dell'attività di attestazione.

Nell’esercizio del suo potere di vigilanza, l’Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tesa a far venir meno l’oggetto della verifica, cioè l’attestazione, e, per arginare il fenomeno, con la determinazione n. 6/2006, ha precisato che la restituzione dell'attestazione non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, il quale tende non solo ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” (indicati nel Regolamento di cui al Dpr 34/2000), ma anche a stabilire se l’impresa possiede ancora i requisiti generali e speciali indicati nello stesso Regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa.
 
Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese - si legge ancora nel Comunicato – non si verifica solo in occasione dei controlli sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma è un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato all’Autorità dalle stesse SOA. Chiaramente la restituzione/rinuncia dell’attestazione da parte di un’impresa assume un diverso rilievo allorché riguarda un’attestazione in corso di validità o un’attestazione per la quale è in scadenza la verifica triennale.
 
Fermo restando il diritto dell'impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell'impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle attestazioni, l’Autorità chiede a tutte le SOA autorizzate di verificare, dopo la restituzione (secondo le modalità indicate dall'art. 40, comma 3 del Dlgs 163/2006), la sussistenza di “tutti i requisiti” che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione e di procedere secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 9-ter del Dlgs 163/2006, qualora accertino che l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in mancanza dei requisiti prescritti.
 
L'esito delle verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell'attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità al fine dell'esercizio dei poteri di competenza. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Giuseppe

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