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Codice appalti: via libera al terzo correttivo

Modificata la procedura di scelta del promotore nel project financing

vedi aggiornamento del 22/10/2008
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27/06/2008 - È stato approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi il decreto correttivo del Codice di contratti pubblici (Dlgs 163/2006). Si tratta del terzo intervento di modifica del Codice, dopo i decreti n. 6 e 113 del 2007.

Il decreto approvato oggi “modifica ed integra il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - si legge nel comunicato del Governo – proseguendone la graduale revisione, consentita da apposita delega del Parlamento, in un’ottica generale che tiene conto delle basilari esigenze di apertura al mercato e promozione effettiva di condizioni sostanziali di leale e corretta concorrenza fra operatori economici”.
 
La principale novità contenuta nel provvedimento è la riforma della disciplina del project financing finalizzata a semplificare la procedura di scelta del promotore. Lo schema di decreto in nostro possesso (in attesa che sia diffuso il testo definitivo approvato dal CdM) delinea una “nuova” procedura di scelta del concessionario, così strutturata:

1) fase di scelta del promotore
- l’amministrazione pone a base di gara uno studio di fattibilità riguardante la realizzazione dei lavori;
- la P.A. redige una graduatoria tra le offerte presentate e nomina promotore colui che è risultato primo in graduatoria;
- l’amministrazione approva il progetto preliminare presentato dal “promotore” (in tale fase il promotore procede, se necessario per l’approvazione, a modifiche progettuali ed altri adempimenti).

2) fase di attribuzione della concessione
- l’amministrazione aggiudica la concessione a seguito di procedura negoziata con il promotore ovvero, in subordine, con i concorrenti successivi in graduatoria.

La fase 2 non si svolge nel caso in cui il progetto non necessita di modifiche, poiché il promotore diventa automaticamente concessionario. Qualora il promotore, a seguito della procedura negoziata, non accetti le modifiche progettuali ed economico-progettuali, l’amministrazione ha facoltà di negoziare con i concorrenti successivi in graduatoria, sulla base del progetto del promotore come modificato a seguito della fase approvativa.

 
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