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Emergenza casa: al via un Piano nazionale di edilizia abitativa

Nel DL del Governo: fondi immobiliari, alienazione di alloggi pubblici, partecipazione di capitali privati

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vedi aggiornamento del 22/06/2009

20/06/2008 - Ritorniamo sul Decreto legge “Disposizione per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” approvato il 18 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, per analizzare più da vicino il piano nazionale di edilizia abitativa.

Emergenza casa: al via un Piano nazionale di edilizia abitativa

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Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296

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Per “superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa”, il Governo prevede la realizzazione di un piano nazionale di edilizia abitativa finalizzato all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale. I nuovi alloggi, che dovranno essere rispettare i criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, potranno essere realizzati con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, e saranno destinati prioritariamente a prima casa per garantire l’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione da parte di: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
 
Il Piano nazionale sarà realizzato mediante il recupero del patrimonio abitativo esistente e la costruzione di nuovi alloggi e sarà articolato attraverso: a) la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa o alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione, da parte di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del Dlgs 163/2006;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani.

 
Per superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano in singoli contesti, sarà possibile stipulare accordi di programma, con prevalente capitale privato, per realizzare programmi integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana. Gli interventi devono garantire la disponibilità di una quota di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato e all’edilizia sovvenzionata, pari almeno al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma. Congiuntamente devono essere realizzati interventi di rinnovo e rigenerazione urbana di alta qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.
 
Tali interventi potranno essere realizzati mediante: a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari, con la possibilità di prevedere il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili. 
 
L’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è esente dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato. Su questo aspetto ricordiamo il recente decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture ha stabilito la definizione di alloggio sociale (leggi tutto).
 
I programmi integrati di edilizia sociale saranno periodicamente monitorati in base al cronoprogramma e alle esigenze finanziarie; in caso di scostamenti si potrà decidere di indirizzare le risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell’ambito dei programmi di edilizia sociale non potranno essere venduti prima di dieci anni dall’acquisto originario.
 
Il decreto istituisce un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiranno i 550 milioni di euro stanziati dal precedente Governo (leggi tutto) con la Finanziaria 2007 e con il DL 159/2007.

(riproduzione riservata)

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1 Commenti

antonio | casa per tutti

lunedì 23 giugno 2008 - 11.51

non creare mai quartieri di classe A o B ma dare la possibilita' di comprare casa dove ognuno vuole basta dare mutui a tasso agevolato. un piano nazionale di questo genere costa meno ma sopratutto ci si integra nel piano sociale. saluti

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