Vasche, canali e impianti Pircher

Appalti: dal Consiglio di Stato via libera al terzo correttivo

Ok alle norme sulle opere di urbanizzazione a scomputo; proposta la soppressione dell’istituto del promotore per le opere pubbliche

vedi aggiornamento del 23/07/2009
Letto 36034 volte

22/07/2008 - Una valutazione positiva è stata espressa dal Consiglio di Stato sul terzo decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006).

Appalti: dal Consiglio di Stato via libera al terzo correttivo

Notizie correlate

Norme correlate

Parere 14/07/ 2008 n. 2357

Consiglio di Stato - Schema di decreto legislativo recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto ..

Decreto Legislativo 11/09/ 2008 n. 152

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ..

Decreto Legislativo 31/07/ 2007 n. 113

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ..

Decreto Legislativo 26/01/ 2007 n. 6

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..


I giudici - si legge nel Parere 2357/2008 - non hanno riscontrato il problema, presente nei precedenti decreti di modifica, dell’inadeguatezza del decreto correttivo ad apportare variazioni al Codice; infatti, lo schema contiene esclusivamente disposizioni di adeguamento alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di infrazione.

 
Il primo tema affrontato dal CdS riguarda la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo che, secondo la Commissione contrasta con la direttiva 2004/18/CE, laddove viene conservato il diritto di prelazione in favore del promotore, coincidente con il titolare del permesso di costruire. I giudici osservano che la modifica proposta è conforme ai principi comunitari, tuttavia non condividono il riferimento al promotore, il quale non riguarda il contratto di concessione di lavori; anzi le opere di urbanizzazione sono interamente finanziate con gli oneri di concessione non corrisposti dal titolare del permesso di costruire, cioè con risorse pubbliche. Di conseguenza - osserva il CdS - il richiamo all'articolo 153 del Codice non appare pertinente; quindi l'indizione della gara da parte dell'amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 55 (concernente le procedure aperte e ristrette) del Codice. Inoltre sembra maggiormente aderente alla normativa comunitaria il ricorso all'appalto di progettazione e esecuzione.
 
La modifica più rilevante riguarda il project financing: in particolare, è stata ridefinita l’intera procedura (leggi tutto), mentre il diritto di prelazione del promotore è stato eliminato dal DLgs 113/2007 (secondo correttivo al Codice), come richiesto dalla Commissione europea. Secondo il Consiglio di Stato la riformulazione della disciplina della finanza di progetto soddisfa le osservazioni della UE; tuttavia - continuano i giudici - la norma così come concepita finisce con l’essere un inutile duplicato dell’istituto della concessione, di cui al Capo II del Codice. Le uniche differenze attengono all’oggetto dell’offerta - che nella concessione comprende il progetto definitivo e qui il preliminare – e alla possibilità del promotore di chiedere l’inserimento di un nuovo intervento nel programma. Entrambi - secondo il CdS - sono discutibili e in particolare la seconda comporta pericolose interferenze con l’attività di programmazione che è bene rimanga prerogativa della P.A..Considerato infine che l’istituto non è previsto nelle direttive comunitarie, il CdS suggerisce di sopprimerlo.
 
Per quanto riguarda, infine, l’estensione da 5 a 10 anni del periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese ai fini della qualificazione, il CdS intravede in questa misura problemi sia di compatibilità con la normativa comunitaria sia di applicazione concreta, per la coesistenza contemporanea di certificazioni SOA ancora valide, rilasciate in base al regime ordinario, e certificazioni SOA rilasciate sulla base di un periodo più ampio e, quindi, meno garantistico circa il possesso attuale di requisiti adeguati all’appalto da assumere. Suggerisce quindi di rivedere la norma ed esprime parere negativo soprattutto sull’ampliamento del periodo di riferimento per quel che riguarda la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio, che sono requisiti strutturali dell’impresa e non correlati, quindi, al fatturato contingente. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI
Corso per Coordinatore della Sicurezza
Soluzioni innovative per energia solare
Edilportale.com su Facebook
Kromoss