Sistemi di drenaggio

Detrazione del 55% per impianto radiante a pavimento

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilità delle agevolazioni alle modifiche dell'impianto di distribuzione

vedi aggiornamento del 06/08/2008
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10/07/2008 - Non è possibile usufruire automaticamente della detrazione del 55% delle spese per la sola sostituzione di un impianto di distribuzione a riscaldamento esistente, funzionante a radiatori, con un impianto radiante a pavimento. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008.

Il capitolo delle detrazioni concernenti la climatizzazione invernale, parla infatti di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti finalizzata all'installazione di nuove caldaie a condensazione, di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
 
L'interpretazione della circolare va intesa nell'intenzione da parte del legislatore di non riconoscere come automaticamente agevolabili le spese legate al solo cambio del sistema di distribuzione (da radiatori classici a pannelli radianti a pavimento) se queste non sono finalizzate anche ad una sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente (la vecchia caldaia a gas).

Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.

In ogni caso, la circolare precisa in maniera categorica l'esclusione dalle agevolazioni dei lavori accessori non strettamente connessi all'effettivo risparmio energetico. Il caso riguarda la richiesta da parte del contribuente di detrazione per le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione che viene dunque respinta.

Resta comunque al contribuente il diritto di avvantaggiarsi della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione.
(riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Giuseppe

L'impianto a pannelli radianti e caldaia a condensazione è detraibile al 55 %, le spese sostenute per gli oneri di progettazione sono anche esse detraibili ?

Stefano

L'impianto a pavimenti è detraibile al 55%, purché legato alla sostituzione della caldaia che deve essere a condensazione, o di altri tipi (es. bassa entalpia) previsti dalla normativa. Non sarebbe detraibile la sola sostituzione dell'impianto di distribuzione (es. metto i pannelli al posto dei radiatori), se venisse mantenuta la vecchia caldaia. La normativa è ben chiara in proposito. Peraltro, salvo rari casi, è praticamente impossibile fare l'impianto a pannelli senza demolire i sottofondi e senza rifare il massetto, quindi secondo me il tecnico abilitato dovrà qualificare come opere edilizie accessorie anche le spese relative a sottofondi e massetti, appunto, in modo da andare in detrazione al 55%. Sulla posa dei parquet o delle piastrelle, invece, queste mi pare chiaro che vadano al 36%.

Filippo

d'accordo per l'impossibilità del contribuente di detrarre le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione legate all'installazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, ma tali spese potrebbero essere detratte se l'operazione comporta anche l'isolamento termico del pavimento per il quale è prevista la detrazione del 55% (comma 345 per le strutture opache orizzontali).

Giorgio Tomada

L'installazione di un sistema di riscaldamento a pavimento, comporta inevitabilmente la rimozione del pavimento esitente, e a meno di lasciare il solo strato di cemento soprastante i tubi del sistema riscaldante, devo ripristinare un pavimento. e' chiaro che il sitema radiante deve essere inserito in un contesto di risparmio energetico, quindi collegato ad adeguata caldaia a condensazione o pompa di calore; ma fatte le cose per bene, dalla normativa è evidente che il rifacimento del pavimento è da considerarsi tra le opere connesse, altrimenti anche se faccio un cappotto esterno isolante, la finitura esterna non puù essere connessa, così se faccio l'isolamento del tetto, le tegole esterne non dovrebbero essere connessse, ne il loro smantellamento, ma allora non diventa conveniente per nessuno fare tali opere. Un conto è rifare un pavimetno per proprio piacere, un conto è rifarlo in funzione della creazione di un sistema che permette un importante risparmio energetico.

Alessandro

L'impianto a pavimento radiante, come per il radiatore non produce calore, bensì lo diffonde, quindi non può essere così meritevole da pretendere lo sgravio fiscale del 55%, ma se consideriamo che l'efficienza di un impianto radiante a pavimento è almeno il 50% più efficiente dei radiatori, prevede anche il raffrescamento nella stagione estiva, limitando o addirittura rendendo obsoleto il climatizzatore, allora vediamo che con un solo sistema di diffusione della temperatura, abbiamo un'efficienza che supera di oltre il 100%. Peccato che siamo in Italia e tutti questi tecnici laboriosi non siano arrivati alla soluzione... o forse già si sapeva ma il 55% non "deve" essere applicato perché troppo efficiente? Mistero della fede.. tipico dell'Italia

Filippo

Chi scrive è colui che ha scritto l'interpello. Rimango stranito dall'interpretazione dell'Agenzia. Ha fatto bene a scrivere che deve essere il tecnico ad individuare le opere connesse; ma a mio parere ha fatto male a riportare l'esempio. Vi chiedo : perchè non si possono portare in detrazione anche le spese di smontaggio e dismissione del vecchio impianto (art.3 c.1 lett c punto2 del decreto attuativo) ? Cosa vuol dire e qual'è la differenza fra smontaggio e dismissione ? E' ovvio che le spese da portare in detrazione sono solo quelle relative all'intervento, cioè se ad esempio nel ripostiglio non poso l'impianto radiante vuol dire che non porterò in detrazione quella parte. Infatti nella richiesta d'interpello ho precisato "spese strettamente attinenti alla realizzazione" !. Chi volesse farmi sapere come la pensa in merito al mio commento può scrivermi anche all'indirizzo braccoit@inwind.it.

Filippo

Parte 1 : Fermo restando l'obbligo ed al contempo la convenienza di cambiare anche la caldaia con una a condensazione (ottimo accoppianmento con il radiante ! ), la stessa Agenzia delle entrate ha scritto nella risoluzione 283 ed anche nella circolare n. 36 del maggio 07, "tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico". Dismettere e rifare il pavimento per la posa dell'impianto radiante è un'opera strettamente funzionale per lo stesso, tanto più che la resistenza termica del pavimento influenza pure la temperatura di mandata all'impianto. Ed anche se togliessi i vecchi mattoni sostituendoli con parquet da 100 € al m2 dove stà il problema. Il parquet è al limite pure un rivestimento possibile ed esiste comunque il tetto di spesa di 30.000 €, per il totale degli interventi ! Chi scrive è colui che ha scritto l'interpello.

TIZIANO

DOVE STA SCRITTO ESATTAMENTE ALL'INTERNO DEL TESTO DELLA RISOLUZIONE CHE L'IMPIANTO RADIANTE NON PUO' ESSERE DETRATTO? "Conseguentemente, non risultano agevolabili l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti...." Cosa vuol dire? 1. se non c'erano impianti -> la nuova installazione non è agevolabile? oppure 2. non è agevolabile un "sistema" che prima non era presente (es radiante perchè prima c'era radiatore). NON E' CHIARO. QUELLO CHE INVECE E' CHIARO E' CHE NON E' AGEVOLABILE IL PAVIMENTO INTESO COME FINITURA. A MIO AVVISO E' CORRETTO.

andrea

Non vedo perchè un impianto radiante a priori dovvesse prendere l'incentivazione....!!!! E' ovvio che sulla carta bisogna dimostrare che l'impianto fà risparmiare! Un impianto a radiatori con termostatica funzionante a bassatemperatura con caldaia a condenzazione può benissimo avere rendimenti ed efficienze superiori a impianti a pavimento se questi sono progettati alla carlona e regolati male... Era ovvio e banale non concedessero l'incentivo del 55% per impianti a pavimento A PRESCINDERE....

tiziano

Ritengo che l'istante possa comunque detrarre le spese per l'impianto radiante nel caso soddisfi il comma 344 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007. Come infatti ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 31/05/2007 n. 36 al punto 3.1 "Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale."

Fabio

La detrazione dell'impianto a pannelli radianti è legata all'installazione di un generatore a condensazione o pompa di calore e alla regolazione del sistema di distribuzione. Il richiedente era intenzionato alla sola dismissione e rifacimento della rete di distribuzione mantenendo la caldaia originale. Inoltre risulta difficile richiedere la detrazione per la sostituzione della pavimentazione, magari di un bel parquette da 100euro al mq.

Ing. Giannini

Non sono d'accordo con quanto riportato nell'articolo. Leggendo la risoluzione si trova: "l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. In relazione ai criteri sopra indicati, si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento." Questo ha perfettamente senso in quanto l'interpellante richiedeva se era possibile detratte la sostituzione diu TUTTI i pavimenti lasciando supporre l'esistenza di pavimenti non interessati all'installazione dell'impianto radiante. L'agenzia, non potendo dare il proprio benestare ha precisato che spetta al tecnico definire quali linterventi legati al risparmio energetico sono detaibili. L'agenzia non ha assolutamente scritto che l'impianto radiante non è detraibile. Saluti.

alessandro

Leggendo la circolare, mi sembra che ci sia una notevole differenza tra quanto in essa descritto e quanto riassunto nella vostra news. Infatti, a mio parere, la circolare precisa che non sono deducibili al 55% solo le spese dei lavori non strettamente connessi al risparmio energetico, come ad esempio le dismissione del pavimento o la successiva posa in opera. Ma non sembra assolutamente che, come da voi evidenziato nell'articolo, non possano essere detraibili le spese relative alla sostituzione di un impianto esistente con uno a pannelli radianti. Saluti

andrea

Lo trovo semplicemente assurdo, l'impianto radiante comporta una riduzione dei consumi, trovo assurdo che queste risposte vengano date da personale totalmente estraneo alla relativa materia.... è un peccato perchè in questo modo si crea solo confusione e si limita decisamente la ripresa nel settore edilizio...

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