Ok al 36% anche se il pagamento è stato effettuato in ritardo
Detraibili le spese di ristrutturazione pagate con ritardo a seguito di una controversia legale
01/08/2008 - È possibile usufruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni anche se una parte dei pagamenti è stata effettuata con ritardo, a seguito di una controversia legale. È questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione n. 300/E del 15 luglio 2008.
Norme correlate
Agenzia delle Entrate - Istanza di Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ..
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27-12-1997, ..
Il quesito è stato posto dall’amministratore di un condominio che aveva iniziato i lavori di restauro della facciata; dopo la corresponsione di una prima parte delle spese, i pagamenti furono sospesi a seguito delle lamentele dei condomini, che consideravano i lavori non eseguiti a regola d'arte da parte dell’impresa. Il condominio, chiamato in giudizio dalla ditta esecutrice fu condannato al pagamento di quanto dovuto all’impresa.
A seguito del procedimento giudiziario, quindi, i pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse dall’impresa edile sono stati eseguiti mediante bonifico postale on-line, indicando, come causale, la dicitura “estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …”.
L’amministratore ritiene che il condominio possa usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sebbene non siano stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Il DM 41/1998 - ricorda l’Agenzia – stabilisce gli adempimenti per poter fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 48.000 euro, devono:
1. trasmettere al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio dei lavori e mediante raccomandata, comunicazione redatta su apposito modulo con indicazione della data in cui avranno inizio i lavori;
2. comunicare preventivamente all'ASL territorialmente competente la data di inizio lavori;
3. conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero;
4. provvedere al pagamento mediante bonifico, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nel caso in esame, l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico è compensata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso; di conseguenza non vengono meno le necessarie garanzie sull’effettuazione del pagamento, né è pregiudicata l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Dall’analisi dei documenti prodotti, infatti, l’Agenzia rileva la coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura.
È irrilevante – spiega ancora l’Agenzia – che l’importo sia stato corrisposto soltanto al termine di una controversia giudiziaria in quanto, comunque, si riferisce a lavori di ristrutturazione, di per sé agevolabili; ovviamente la somma sulla quale si calcola la detrazione è unicamente quella corrisposta all'impresa per i lavori eseguiti, al netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non pertinente.
In conclusione, la carenza degli elementi richiesti per la compilazione del bonifico può considerarsi superata dal fatto che il condominio ha eseguito il pagamento in ossequio al disposto del giudice e che la somma corrisposta è stata versata a saldo delle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori. Il condominio può, quindi, portare in detrazione le spese sostenute per il restauro della facciata condominiale. (riproduzione riservata)
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