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Imprese di costruzioni: arriva il Codice etico

Linee guida Ance per la prevenzione della corruzione negli appalti

vedi aggiornamento del 13/11/2008
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05/09/2008 - Il Ministero della Giustizia, con una nota del 6 luglio 2008, ha giudicato idonee le linee-guida Ance per l’adozione di un Codice di Comportamento delle Imprese di costruzione (allegato sotto) finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Norme correlate

Decreto Legislativo 09/04/ 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della ..

Legge dello Stato 03/08/ 2007 n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto ..

Decreto Legislativo 08/06/ 2001 n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni ..

Il D.Lgs. n. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per tutta una serie di reati (concussione, corruzione, falsi, reati societari, etc.) commessi da dipendenti o soggetti investiti di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione.
 
La Legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” hanno esteso il regime della responsabilità amministrativa delle imprese anche in relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma c.p.).
 
L’impresa può usufruire dell’esonero della responsabilità predisponendo, ai fini prevenzionali, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati di cui trattasi.
 
A tal fine l’Ance ha aggiornato il Codice di Comportamento redatto nel settembre 2004 e validato dal Ministero della Giustizia, tenendo conto delle ulteriori fattispecie di reato introdotte in data successiva a quella dell’emanazione del D. Lgs. 231/2001 e dei reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Il “Codice di Comportamento” costituisce il documento redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 213/2001. L’appendice al “Codice di comportamento”, costituita dal “Codice etico” e dal “Modello-tipo di organizzazione, gestione e controllo”, ha lo scopo di fornire alle imprese aderenti all’Ance una guida operativa per la elaborazione dei rispettivi documenti interni in coerenza con le previsioni del “Codice di comportamento”.
 
Con riferimento al documento “Codice di comportamento” il lavoro di aggiornamento ha tenuto conto di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza e all’ambiente evidenziando i benefici organizzativi che possono derivare, in sede di predisposizione del modello di prevenzione reati, dall’aver adottato sistemi gestionali per la sicurezza e/o l’ambiente. Infine è stato inserito un capitolo nuovo che esamina le responsabilità ex Dlgs 231/2001 delle singole imprese quando operano in raggruppamento (ATI orizzontale, ATI verticale, consorzio) con altre imprese. Con riferimento all’appendice “Codice etico”, che definisce le regole di comportamento nei rapporti con l’esterno e con i collaboratori, sono stati rafforzati i punti relativi alla “Sicurezza e salute” e “Ambiente”
 
Il lavoro di integrazione dell’appendice “Modello-tipo di organizzazione, gestione e controllo” è consistito nell’inserimento, tra le aree a rischio di commissione di reati (Lavori privati, edilizia residenziale pubblica, appalti pubblici, rapporti con la P.A., comunicazioni sociali e controlli, rapporti con soci creditori e terzi) della “Attività produttiva caratteristica” e cioè delle attività tipiche che si svolgono in cantiere. Sono stati rivisti anche i processi sensibili relativi alle aree a rischio di commissione reati mediante l’introduzione di specifici protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni che hanno un impatto potenziale su sicurezza ed ambiente e sono stati inseriti ex-novo il “processo di gestione per la sicurezza” e il “processo di gestione per l’ambiente”.
 
Il lavoro è stato svolto con l’obiettivo di mantenere l’impostazione logica e strutturale del Codice preesistente, al fine di rendere più agevole la approvazione da parte del Ministero della Giustizia delle parti modificate e di facilitare l’aggiornamento da parte delle imprese associate dei modelli eventualmente già realizzati.
 
Le linee-guida, al momento consultabili sul portale Ance, saranno pubblicate nel mese di settembre. Nello stesso mese di settembre verranno inoltre pubblicate le istruzioni operative per l’istituzione e l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza per le imprese di costruzioni (SGSL). Le istruzioni operative hanno la finalità di facilitare le imprese di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) coerente con i requisiti previsti dalle “Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)” prodotte da UNI e INAIL nel 2001 tramite un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato, oltre a UNI e INAIL, l’ISPESL e le parti sociali (CGIL, CISL e UIL per i lavoratori e CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO e CONFINDUSTRIA per i datori di lavoro).
 
Si ricorda che al comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 viene riconosciuta la conformità di modelli di organizzazione aziendale definiti secondo le indicazioni riportate nelle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 Settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Le istruzioni operative risultano, inoltre, coerenti col “Codice di comportamento delle imprese di costruzione” precedentemente menzionato.
 

 
Fonte: Ance (riproduzione riservata)
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