Risanamento umidità

Immobili locati: niente 55% per la società proprietaria

Agenzia delle Entrate: il beneficio fiscale è riservato agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi

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01/09/2008 - Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008.

Nel quesito venivano chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della detrazione del 55% prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per interventi di sostituzione e rinnovamento degli impianti di climatizzazione invernale su una serie di unità immobiliari adibite alla locazione abitativa di proprietà di una società.
 
L’Agenzia ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta (IRPEF o IRES) del 55% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica”. Tra i soggetti beneficiari della detrazione rientrano anche i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti (art. 2 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni).
 
La normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica – sottolinea l’Agenzia – è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi.
 
Ne consegue che la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete soltanto per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Per le imprese, quindi, l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
 
Per la società che ha proposto il quesito, che esercita l’attività di pura locazione, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali; la società non può quindi fruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

lui la plume

Puo' essere il locatario ad usufruire della detrazione? Magari sulla base di un progetto di infissi ed una tipologia di intervento stabilito dal proprietario. In questo modo la persona che ha affittato l'appartamento puo' usufruire di queste migliorie ambientali (ricordo di aver vissuto in un appartamento con vetri .... obsoleti per anni prima che l'azienda proprietaria si decidesse a fare la sostituzione, avrei voloto farlo io ...)

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