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Libro unico del lavoro: i chiarimenti del Ministero

La nuova disciplina semplifica la gestione dei rapporti di lavoro

vedi aggiornamento del 18/11/2008
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10/09/2008 - Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa: il libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133).

Notizie correlate

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la circolare n. 20/2008 ha evidenziato e chiarito alcuni aspetti della disciplina; già in precedenza era intervenuto con il decreto ministeriale 9 luglio 2008, dettando un regime transitorio in base al quale, fino al periodo di paga relativo al dicembre 2008, i datori di lavoro potranno utilizzare i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico.
 
Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.
 
La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese.
 
Soggetti obbligati all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
 
Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Esentate le pubbliche amministrazioni, che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.
 
Il libro conterrà, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione, l'anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni spettanti, nonché le ore delle presenze compresi gli straordinari. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate, in tal modo adempie gli obblighi previsti dalla normativa.
 

 
Fonte: www.governo.it (riproduzione riservata)
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