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12/09/2008 - Con il decreto dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008, la Regione Lombardia fornisce indicazioni sull’applicazione delle norme regionali e nazionali concernenti lo scomputo dei maggiori spessori di pareti e solai necessari per la coibentazione degli edifici.

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antonio
ma la legge regionale della calabria, art. 49 non si allinea con la legge nazionale che è quadro di riferimento, vedi D. lgs 30 maggio 2008 n. 115, ed anche decreto infrastrutture e trasporti del 27 luglio 2005. difatti per la legge regionale il maggior spessore è infinito ciò contro il quadro normativo nazionale 25 cm per pareti verticali e copertura, 15 solai intermedi. Comunque il Bonus non può essere automatico bisogna verificare il miglioramento minimo del 10% secondo i valoti del Dlgs n 192/2005. L'art. 49 della Legge urbanistica regionale oggi è come non esistesse perche in attesa di regolamentazione regionale valgono i criteri nazionali
aldo fontana
In Abruzzo, già dal 2002, con legge regionale 11 ottobre, n.22 "Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimeto dei consumi energetici", è stato previsto quanto si legifera oggi in altre regioni, solitamente in altre occasioni più attente a questi problematiche. Credo che risolva pochi problemi, come in altre Regioni, ed abbia avuto poca applicazione proprio a causa del comma 3 dell'art.3, che così recita:"Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime".
Antonio R. Riverso
Ben 6 anni fa (forse la prima regione italiana) con la legge urbanistica regionale (LUR 19/2002) introduceva con l'articolo 49 il principio dei cosidetti miglioramenti tecnologici. Articolo 49 Miglioramenti tecnologici 1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura: a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque; b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica; ........................... A quella legge gli architetti della Calabria diedero un grande contributo. AFFINCHE' DELLA CALABRIA NON SI RICORDINO SOLO LE TRISTEZZE. Cordialità. Antonio R. Riverso Capo delegazione Architetti Italiani al Consiglio d'Europa (al tempo pPresidente della Federazione degli Ordini Architetti della Calabria)
Guido
Ritengo che nel Dlgs 115/2008 sia stato omesso di trattare il problema della distanza dai confini. In più di un comune mi è stato prospettata la negazione alla deroga sulla distanza dai confini rimandando solo alla distanza "di protezione del nastro stradale". Normalmente i regolamenti locali prescrivono una distanza minima degli edifici dai confini di 5 metri; contemporanemante è consentita una distanza minima tra parti finestrate di 10 metri. Per questo motivo la sola la deroga alla distanza tra edifici, non consente l'applicazione dell'agevolazione. Mi auguro che le Regioni, chiamate all'emanazione di proprie norme con tale minimo livello di deroga, colmino al più presto tale motivo di inapplicabilità. Per il momento, la Regione Lombardia non mi pare lo abbia fatto.
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