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Bonus volumetrici: in Lombardia diventano retroattivi

Una legge regionale consente lo scomputo di cubature per titoli abilitativi pre-2008 presentando una variante

vedi aggiornamento del 30/06/2009
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12/09/2008 - Con il decreto dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008, la Regione Lombardia fornisce indicazioni sull’applicazione delle norme regionali e nazionali concernenti lo scomputo dei maggiori spessori di pareti e solai necessari per la coibentazione degli edifici.

Bonus volumetrici: in Lombardia diventano retroattivi

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La principale novità introdotta dal provvedimento è la possibilità di usufruire del bonus volumetrico anche se il titolo abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma regionale che concede lo scomputo.
 
Il nuovo decreto dirigenziale chiarisce infatti l’applicazione dell’art. 2, comma 1-ter, della Lr 26/1995 in rapporto con l’art. 11 del Dlgs 115/2008.
 
Il comma 1-ter dell’art. 2 - aggiunto alla Lr 26/1995 dall’art. 12 della Lr 33/2007 – prevede che lo scomputo dei maggiori spessori necessari per la coibentazione degli edifici sia possibile dal 1° gennaio 2008 per i titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purchè questo sia ancora efficace. Ne deriva quindi, per gli interventi avviati prima dell’1 gennaio 2008 (data che coincide anche con l’entrata in vigore dei limiti di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata),  l’avente titolo possa avvalersi dello scomputo previsto dall’art. 2, comma 1-ter, della Lr 26/1995 richiedendo una variante in corso d’opera ed evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti.    Il provvedimento chiarisce inoltre che lo scomputo introdotto dall’art. 12 della Lr 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla Dgr 5018/2007 e s.m.i. Lo scomputo si applica dunque ai «muri perimetrali» nonchè ai solai che costituiscono «l’involucro esterno» e, pertanto, occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non la «costruzione».
 

 
Le nuove norme in dettaglio
Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti – spiega il Decreto dirigenziale 8935/2008 –, occorre tener presente che l’art. 2, comma 3 della Lr 26/1995 non è stato modificato dall’art. 12 della Lr 33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt’ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio.

Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno.

 
Per quanto riguarda, infine, la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell’articolo 11 citato. Ciò rende superflua l’adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4 del Dlgs 115/2008.
 
L'art. 12 della Lr 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime essendo inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa («Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008»).  Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l’applicazione delle possibilità previste dal Dlgs 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari  per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 della Lr 33/2007 e Dgr 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all’art. 11 del Dlgs 115/2008.
 

 
Nelle altre Regioni
Anche altre regioni hanno legiferato in tema di bonus volumetrici per la coibentazione: la  Basilicata, ad esempio, esclude dai computi i maggiori spessori di murature esterne e solai e i maggiori volumi necessari al miglioramento dell’isolamento termico ed acustico (leggi tutto). Anche la Puglia ha adottato un provvedimento analogo (leggi tutto) e nelle Marche il bonus volumetrico è previsto per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti (leggi tutto). 
 
Di conseguenza, queste Regioni potrebbero decidere di emanare un provvedimento simile a quello adottato dalla Regione Lombardia, per consentire lo scomputo volumetrico anche a chi ha richiesto il titolo abilitativo poco prima dell’entrata in vigore della norma.


L'excursus legislativo dei bonus volumetrici

Con Dgr n. 8/5018 del 26 giugno 2007, in esecuzione della Lr 24/2006, sono state approvate le “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, inclusa la disciplina relativa ai limiti di fabbisogno energetico degli edifici e le modalità per certificarlo (leggi tutto); tali Disposizioni sono state modificate ed integrate con Dgr 5773 del 31 ottobre 2007 (leggi tutto).
 
L’art. 12 della Lr n. 33 del 28 dicembre 2007 ha integrato la Lr 26/1995 prevedendo lo scomputo degli spessori relativi ai muri perimetrali e ai solai che costituiscono l’involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni nella determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalla Drg 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni (leggi tutto).
 
Successivamente è stato pubblicato il Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, che prevede premi volumetrici per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici e semplificazioni per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici (leggi tutto).
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Altri Commenti

antonio

ma la legge regionale della calabria, art. 49 non si allinea con la legge nazionale che è quadro di riferimento, vedi D. lgs 30 maggio 2008 n. 115, ed anche decreto infrastrutture e trasporti del 27 luglio 2005. difatti per la legge regionale il maggior spessore è infinito ciò contro il quadro normativo nazionale 25 cm per pareti verticali e copertura, 15 solai intermedi. Comunque il Bonus non può essere automatico bisogna verificare il miglioramento minimo del 10% secondo i valoti del Dlgs n 192/2005. L'art. 49 della Legge urbanistica regionale oggi è come non esistesse perche in attesa di regolamentazione regionale valgono i criteri nazionali

aldo fontana

In Abruzzo, già dal 2002, con legge regionale 11 ottobre, n.22 "Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimeto dei consumi energetici", è stato previsto quanto si legifera oggi in altre regioni, solitamente in altre occasioni più attente a questi problematiche. Credo che risolva pochi problemi, come in altre Regioni, ed abbia avuto poca applicazione proprio a causa del comma 3 dell'art.3, che così recita:"Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime".

Antonio R. Riverso

Ben 6 anni fa (forse la prima regione italiana) con la legge urbanistica regionale (LUR 19/2002) introduceva con l'articolo 49 il principio dei cosidetti miglioramenti tecnologici. Articolo 49 Miglioramenti tecnologici 1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura: a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque; b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica; ........................... A quella legge gli architetti della Calabria diedero un grande contributo. AFFINCHE' DELLA CALABRIA NON SI RICORDINO SOLO LE TRISTEZZE. Cordialità. Antonio R. Riverso Capo delegazione Architetti Italiani al Consiglio d'Europa (al tempo pPresidente della Federazione degli Ordini Architetti della Calabria)

Guido

Ritengo che nel Dlgs 115/2008 sia stato omesso di trattare il problema della distanza dai confini. In più di un comune mi è stato prospettata la negazione alla deroga sulla distanza dai confini rimandando solo alla distanza "di protezione del nastro stradale". Normalmente i regolamenti locali prescrivono una distanza minima degli edifici dai confini di 5 metri; contemporanemante è consentita una distanza minima tra parti finestrate di 10 metri. Per questo motivo la sola la deroga alla distanza tra edifici, non consente l'applicazione dell'agevolazione. Mi auguro che le Regioni, chiamate all'emanazione di proprie norme con tale minimo livello di deroga, colmino al più presto tale motivo di inapplicabilità. Per il momento, la Regione Lombardia non mi pare lo abbia fatto.

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