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04/09/2008 - Con la sentenza n. 317/2008 il Tar di Brescia ha accolto il ricorso di una Società contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate all’interno di una fascia di rispetto fluviale.

Tar Brescia - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al ..
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137..
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
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Luigi
Luigi scrive: 30.01.2011 ore 15,13 I fini che si è proposto il legislatore di conseguire col DPR 139/2010 sono quelli di snellire la procedura di rilascio autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità compresi quegli interventi in aree sottoposte ad un vincolo non “puntuale” ma”tipologico” (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio:entro i 300 mt dalla battigia, presso sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza,ecc), dare più trasparenza all’attività amministrativa e responsabilizzare la P.A.Sono questi fini lodevoli che meritano un encomio, ma all’atto pratico tutto ciò non avviene. Infatti: 1)i tempi tecnici stabiliti di 60 giorni per la conclusione del procedimento sono tempi puramente teorici che non potranno mai essere rispettati, trascorsi i quali si potrà adire il giudice amministrativo ma in questo caso bisogna chiedere l’assistenza legale in giudizio che è alquanto costosa e poi ammesso che si abbiano sufficienti risorse finanziarie, il ricorso al TAR per ottenere un provvedimento predispone sempre male nei riguardi della P.A.L’azione del ricorso,stante al DPR 139/2010 si prescrive entro 1 anno e allora mi chiedo :trascorso l’anno se l’azione non si esercita, la PA non sarebbe più tenuta ad emanare il provvedimento, sia esso positivo o negativo? 2)è previsto anche di fare ricorso per risarcimento danni per dolo o colpa grave ma in effetti sarà difficile uscirne vittoriosi perchè la P.A. riuscirà sempre a dimostrare di aver usato tutta la normale diligenza dell’impiegato medio.Come sempre in Italia si legifera senza avere di mira gli impatti sul piano pratico che dette leggi avranno.Se si esamina dall'aereo un pò la situazione del litorale laziale, in particolare da Ostia a Anzio, si rileva che sussistono ancora vincoli paesaggistici soltanto formali che rimontano alla ex L.1497/1939 sostituita dalla legge Galasso,su fabbricati che si estendono su tutta la litoranea e su strade interne,edificati 25/35 anni fa in modo conforme alla disciplina urbanistica, entro i 300 mt dalla battigia(non mi riferisco a quei fabbricati costruiti in zona demaniale) su aree ormai compromesse,irrilevanti dal lato paesaggistico-ambientale che per l’urbanizzazione e insediamento subiti col tacito assenso degli organi competenti sono ormai non più recuperabili per i quali fabbricati è stato chiesto il condono con la legge 47/1985 e incredibile ma vero, l’autorità competente ancora non ha emesso un provvedimento di sanatoria.Per questi sarebbe stato più semplice condonare l’intera area con un Decreto Ministeriale, senza istituire la lunga procedura di autorizzazione paesaggistica.
Benny
Nella scia dei paradossi Kafkiani di cui la nostra Italia è piena, si inserisce pure il vergognoso diniego di sanatoria per costruzioni realizzate in zone vincolate che potrebbero essere autorizzate in fase preventiva! Così ragionando ogni costruzione abusiva secondo l'art.13 della L.47/85 dovrebbe essere demolita per essere poi costruita con concessione. Il legislatore, ma anconr più il redattore di tale norma dovrebbe essere avviato alla coltivazione forzata di funghi porcini! Quella è la sua sede legittima. Ogni altro commento offende la buona creanza e l'intelligenza di ogni cittadino!
giovanni
in materia paesaggistica non è possibile una sanatoria postuma per aumenti di superfici o di volumi. Vi faccio un piccolo esempio, pensate ad un privato che pur potendo realizzare un certo volume non lo fa per scelta tecnica. Successivamente, per altrettante esigenze tecniche realizza quel volume che, in base alla legge vigente deve ripristinare i luoghi poichè non può ottenere la sanatoria. una volta demolito però, può richiedere e ricostruire quanto demolito. Non vi sembra sia vergognoso vivere in un paese con queste assurdità e ,chi ne ha i poteri non fa niente per miglorare queste obrobriose ed intollerabili realtà, mi auguro che il governo faccia qualcosa per eliminare queste vergogne.
ING. BIANCO AGOSTINO
L'ambiente non può essere oggetto di ricatti per fini economici,nello specifico chi pagherà i danni alla costruzione in caso di alluvione dovuta alla piena del fiume? I giudici del Tar che hanno stabilito diversamente dalle Leggi vigenti che sempre sono soggette ad interpretazioni e mai chiare? Leggi che vengono fatte da anche tecnici che mai hanno visto o lavorato nei cantieri! Vostro, Ing. BIANCO Agostino
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