gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Dall’Autorità chiarimenti alle Soa sul codice appalti

Illustrate le norme del terzo correttivo vigenti fino al 31 dicembre 2010

vedi aggiornamento del 04/03/2009
Letto 4579 volte

22/10/2008 - E’ stato fissato al 31 dicembre 2010 il termine per l’applicazione della disciplina di favore in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Con il comunicato n. 54 del 15 ottobre 2008 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fornisce alle Soa i criteri interpretativi del Decreto Legislativo 152/2008, conosciuto anche come terzo correttivo sul codice dei contratti pubblici, in vigore dal 17 ottobre scorso.

Il lasso di tempo fino al 31 dicembre va inteso come un periodo di transizione per consentire alle imprese di dimostrare i requisiti speciali per la qualificazione, come cifra di affari realizzata con lavori svolti tramite attività diretta e indiretta, dotazione tecnica e organico annuo. Gli operatori potranno riferirsi ai 5 anni migliori del decennio antecedente alla sottoscrizione del contratto con la Soa. Il quinquennio scelto dalle imprese dovrà però essere unico per tutti i requisiti.
 
Gli altri elementi previsti dal Dpr 34/2000, come capitale netto, indice di liquidità, ammortamenti e versamenti a Inps e Inail, avranno come riferimento l’ultimo bilancio approvato e depositato, non quello più recente del quinquennio scelto. Il periodo per il conteggio della cifra di affari coinciderà inoltre con il quinquennio per la valutazione dell’incremento convenzionale.
 
Per i lavori di restauro e manutenzione ordinaria o straordinaria di beni culturali mobili, si prenderà come riferimento il decennio antecedente alla stipula del contratto. Nei contratti di attestazione in corso di esecuzione, per cui l’attestazione non è ancora stata rilasciata alla data dell’entrata in vigore del terzo correttivo, sono le imprese che devono chiedere espressamente alla Soa l’applicazione delle disposizioni transitorie. Il contratto decorrerà quindi dal 17 ottobre e per le indagini sui requisiti aziendali si terrà in considerazione il decennio precedente a tale data.
 
Le cose cambiano per le attestazioni già rilasciate entro il 17 ottobre. Le imprese possono chiedere l’integrazione o la variazione delle categorie dei requisiti, senza però provocare il rinnovo completo dell’attestazione e sempre che rimanga invariato il quinquennio economico di riferimento. In definitiva non devono mutare i requisiti posseduti in sede di rilascio dell’attestazione originaria.
 
Il terzo correttivo non si applica invece alle verifiche triennali delle attestazioni già rilasciate e vigenti al 17 ottobre. In questo caso i requisiti saranno quindi quelli rientranti nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine triennale e non relativi ai migliori 5 anni dell’ultimo decennio.
 
La data del 31 dicembre 2010, ribadisce il comunicato dell’Agenzia per la vigilanza sui contratti pubblici, si riferisce alla stipula del contratto tra l’impresa e la Soa. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
La direzione dei lavori
LA DIREZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 59,00

Offerta: € 53,10

-10%
Le Riserve nei Lavori Pubblici
LE RISERVE NEI LAVORI PUBBLICI

Prezzo: € 30,00

Offerta: € 27,00

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara