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Esenti da Iva gli immobili in locazione finanziaria

Nelle cessioni a fondi immobiliari chiusi, leasing assimilato a proprietà

vedi aggiornamento del 09/04/2009
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28/10/2008 - Niente Iva per i contratti di leasing aventi a oggetto immobili concessi in locazione ordinaria, da destinare a fondi immobiliari chiusi. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 389/E del 20 ottobre 2008, che ha risposto al dubbio di una società sulla possibilità di apportare a un fondo di gestione immobiliare chiuso non solo beni immobili. Ipotesi basata sulla Legge 212/2000 e sul Dpr 633/1972.

In particolare la società, che dispone di beni immobili in base a contratti di leasing con terzi, le cui pattuizioni riconducono al leasing traslativo, può secondo la Corte di Cassazione scontare anticipatamente i canoni di una quota del prezzo di riscatto. Alla scadenza del contratto la società infatti sceglie se riscattare il bene a un prezzo inferiore a quello di mercato, perché già ripagato con i canoni periodici della locazione finanziaria.
 
La questione sollevata dalla società riguarda la possibilità che l’apporto di immobili detenuti in base a contratto di locazione finanziaria traslativa e locazione ordinaria a favore di un fondo immobiliare possa essere ricompresa nel Decreto Legislativo 351/2001, che esclude dall’Iva gli apporti a fondi immobiliari chiusi di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto.
 
L’obiettivo della società è facilitare il trasferimento di imprese e tutelare la continuità di gestione, possibilità avvalorate dagli orientamenti della Suprema Corte, che assimilano gli istituti della proprietà e del leasing. Secondo la società infatti la natura giuridica del bene sarebbe irrilevante dal momento che anche nelle Società di Gestione del Risparmio, che redigono il proprio bilancio in conformità ai principi internazionali IAS/IFRS, l’apporto dei contratti di leasing trova riscontro.
 
Secondo l’Agenzia e il Dipartimento Tesoro del Ministero delle Finanze, il conferimento o la detenzione di immobili con contratto di leasing non è preclusa in astratto, perché assimilata al diritto di proprietà. Il Decreto Legislativo 58/1998 e la Legge 86/1994 considerano infine tali apporti conformi al Dpr 633/1972.
 
Anche le agevolazioni fiscali sono quindi indipendenti dal titolo alla base dell’acquisizione dei beni a condizione che il soggetto ricevente dell’apporto sia un fondo immobiliare chiuso e che l’investimento, consistente nella locazione di beni per il subentro in contratti di leasing traslativo, rappresenti per il fondo la continuazione dell’attività della società. (riproduzione riservata)
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