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Sì all’Iva per i fabbricati strumentali

Agenzia delle Entrate: esenzione solo per immobili abitativi

vedi aggiornamento del 23/04/2009
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23/10/2008 - Nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’Iva in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. Con la Risoluzione 393/E del 20 ottobre 2008 è stato stabilito che l’imposta sul valore aggiunto è fissata al 20% per la vendita di un immobile strumentale a favore di un ente pubblico che opera al di fuori dell’esercizio di una attività imprenditoriale. È invece prevista l’esenzione dall’Iva per la contestuale cessione di una unità abitativa che non costituisce pertinenza dell’edificio strumentale. A questo tipo di transazione viene invece applicata l’imposta proporzionale di registro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello posto da una società che nel 2006 aveva chiesto di conoscere il regime tributario da applicare alla cessione di un complesso immobiliare composto da un edificio strumentale, classificato come D/1, e da un appartamento di categoria A/3, dichiarato di interesse storico architettonico. La cessione era avvenuta a favore di una regione.
 
Secondo il Dpr 633/72 le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono esenti dall’Iva. La norma prevede però delle ipotesi di imponibilità, come il caso che il cessionario non operi nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Dal momento che l’immobile era stato acquistato dalla regione al di fuori dalle attività imprenditoriali, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nel senso dell’imponibilità dell’operazione. Stessa prospettiva per le cessioni a favore di soggetti che non hanno diritto alla detrazione di imposta.
 
Per l’Agenzia inoltre il fatto che l’immobile sia di interesse storico e che la cessione abbia rispettato o meno il diritto di prelazione, riconosciuto alla regione dai Decreti Legislativi 42/2004 e 156/2006, è irrilevante ai fini tributari, dal momento che tende solo a favorire l’acquisizione di immobili considerati di pubblico interesse. L’assoggettamento all’Iva è previsto anche per i procedimenti di espropriazione per utilità pubblica.
 
Nel caso della contestuale cessione del fabbricato a destinazione abitativa, la normativa prevede invece l’esenzione dall’Iva, a meno che l’operazione sia effettuata dall’impresa costruttrice entro quattro anni dalla fine dei lavori. Per questo tipo di transazione è dovuta l’imposta proporzionale di registro. (riproduzione riservata)
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