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Elettrodotti regolamentati, la Puglia colma il gap

Salute, autorizzazioni e competenze nella nuova normativa regionale

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07/10/2008 - Con l’approvazione della legge regionale sulle “norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150mila volt” da parte del Consiglio Regionale, avvenuta lo scorso 30 settembre, la Puglia ha colmato il gap che la separava da altre regioni italiane. Secondo la nuova normativa, basata sulle precedenti Leggi Regionali 13/2001, 3/2005 e 20/2000 sull’attribuzione di competenze alle amministrazioni locali, la Regione Puglia manterrà funzioni di indirizzo e coordinamento, mentre l’esercizio delle funzioni amministrative è conferito alle Province e ai Comuni.

La Regione ha accolto la richiesta di un provvedimento organico avanzata dai Comuni per l’aumento delle domande di autorizzazione di nuovi impianti, soprattutto dopo l’installazione di centrali per la produzione di energia eolica e solare. Ispirandosi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione amministrativa, la nuova legge tutela la popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, vigilando anche sul rispetto delle regole per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
 
Con l’istituzione di un catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico gestito dall’Arpa, saranno inventariate tutte le linee elettriche sul suolo regionale e monitorati i livelli dei campi elettrici e magnetici generati. Certezza anche in merito agli accessi ai terreni privati per lo studio dei tracciati, così come per i piani di sviluppo delle reti di distribuzione, i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, le autorizzazioni, i rapporti con il demanio, gli espropri, le disposizioni urbanistiche, i collaudi e le indennità di servitù, come previsto dal D.P.R. 327/2001.
 
Corsia preferenziale per i piccoli progetti. Per la nuova normativa sono da considerarsi autorizzati gli elettrodotti fino a 20 mila Volt previsti nei piani urbanistici esecutivi, mentre è richiesta la Dia (Denuncia di inizio attività) per le linee tra i 1000 e 20 mila Volt di lunghezza fino a 2 Km. In mancanza di opposizione non è necessaria nessuna autorizzazione per i collegamenti fino a 1000 Volt verso linee autorizzate o costituite con Dia. Negli altri casi l’iter autorizzativo deve essere concluso entro 180 giorni, termine riducibile a 120 giorni se non è richiesta la Via (Valutazione di impatto ambientale),con la possibilità da parte delle amministrazioni di depositare pareri entro 90 giorni, così come previsto dalla Legge 15/2005. Gli esercenti di impianti fino a 130 mila Volt realizzati prima dell’entrata in vigore della legge hanno invece a disposizione due anni per la presentazione della domanda di autorizzazione.
 
La legge regionale appena approvata individua un equilibrio tra la disponibilità di energia elettrica, considerata insostituibile, e l’attenzione alla salute dei cittadini. Secondo quanto affermato dall’Assessore Regionale alle Opere Pubbliche Onofrio Introna, la norma sarà determinante per la competitività e la crescita economica in vista della creazione di parchi per le energie rinnovabili. Una via verso sperimentazioni per la riduzione della dipendenza da fonti fossili o nucleari. (riproduzione riservata)
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