gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Paesaggio: nuove norme in Emilia Romagna

Al via dal 1° gennaio 2009 le nuove procedure per le autorizzazioni

vedi aggiornamento del 01/12/2009
Letto 2424 volte

24/10/2008 - Dal 1° gennaio 2009 sono previste nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei 341 Comuni dell’Emilia Romagna.  Lo ha stabilito Giunta regionale con una direttiva in cui sono fissati i criteri cui debbono attenersi i Comuni per il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.


Inoltre, la Regione dovrà verificare, entro il 31 dicembre 2008, che i Comuni - delegati a rilasciare le autorizzazioni - dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e riescano a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. I Comuni dovranno inviare alla Regione entro il 30 novembre 2008 tutti gli atti che attestino l’attuazione delle direttive regionali.

“Con questo adempimento, assunto in pieno accordo con l’associazione delle Autonomie locali, si vuole accompagnare adeguatamente i Comuni - precisa l’assessore regionale alla programmazione e sviluppo territoriale Luigi Gilli - in un percorso virtuoso. Percorso rivolto non solo a soddisfare le condizioni di garanzia poste dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio per il mantenimento delle attività delegate, ma anche alla crescita di competenza ed efficienza a favore dei cittadini e del paesaggio regionale”.

 
Cosa prevede la direttiva
La Regione, attraverso le direttive emanate, conferma l’obbligo dell’istituzione da parte dei Comuni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 

Questa struttura è l’organo che garantisce l’adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessario per valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione nonché la necessaria differenziazione dei procedimenti paesaggistico e edilizio-urbanistico. Infatti, la Commissione deve essere composta da personalità, tecniche e non politiche, che siano adeguatamente competenti in materia di paesaggio.

La Regione, inoltre, richiede ai Comuni di assegnare la funzione di istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche a strutture interne adeguatamente competenti ma anche di individuare due responsabili del procedimento per i differenti procedimenti amministrativi (paesaggistico e edilizio-urbanistico), così da garantire la necessaria differenziazione di funzioni.


Fonte: www.regione.emilia-romagna.it
(riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
Il cantiere sicuro  con il software Cantiere sicuro per la gestione degli adempimenti di cantiere
IL CANTIERE SICURO CON IL SOFTWARE CANTIERE SICURO PER ..

Prezzo: € 40,00

Offerta: € 36,00

-10%
La Direzione dei Lavori
LA DIREZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 59,00

Offerta: € 53,10

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara