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Oneri per la sicurezza compresi nell’importo globale a base d’asta

CdS: gli oneri vanno definiti in fase di stesura del progetto, quindi possono essere soggetti a ribasso

vedi aggiornamento del 19/11/2008
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18/11/2008 - In un appalto-concorso l’indicazione, nell’offerta, di oneri per la sicurezza più bassi rispetto a quanto indicativamente specificato dal bando non si traduce in un inammissibile ribasso, in quanto tali oneri sono rapportati ai progetti presentati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Decisione n. 4378/2008.

Oneri per la sicurezza compresi nell’importo globale a base d’asta

Norme correlate

Decisione 17/09/ 2008 n. 4378

Consiglio di Stato - Appalto-concorso; oneri per la sicurezza compresi nell’importo globale a base d’asta; ..

Il caso riguarda una procedura per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di lavori di sistemazione di strade comunali. Il bando prevedeva che “l’importo globale a base d’asta è stabilito in € 3.351.945,03, comprensivo degli oneri della progettazione esecutiva, degli oneri della sicurezza pari ad € 100.558,35, nonché degli oneri per l’espletamento delle procedure espropriative, ivi compreso le somme da liquidare alle ditte e/o ai soggetti espropriandi. L’importo sopra indicato è presunto e sarà definito dal concorrente in fase di stesura del progetto esecutivo. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo globale a base d’asta come sopra stabilito”.
 
La seconda classificata ha presentato ricorso al Tar, sostenendo l’illegittimità dell’aggiudicazione perché l’impresa vincitrice avrebbe presentato un’offerta in aumento rispetto alla base d’asta, in violazione delle disposizioni del bando.
 
I giudici del Tar hanno ritenuto che la clausola andasse interpretata tenendo conto della disciplina relativa agli oneri di sicurezza, i quali, secondo lo stesso Tar, “per costante giurisprudenza…non sono soggetti a ribasso e quindi vanno esclusi dall’importo base al cui importo va rapportato il prezzo offerto dai singoli concorrenti”.
 
Il Tar ha quindi accolto il ricorso affermando che l’impresa vincitrice aveva offerto un prezzo pari ad euro 3.340.204,18 a fronte di una base d’asta che, seppur indicativamente individuata, dal bando, in euro 3.351.945,03, andava depurata degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, stabiliti in euro 100.558,35.
 
Ribaltando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha invece sottolineato che “il bando, quanto all’individuazione della base d’asta su cui calcolare le eventuali offerte in aumento, secondo i principi appena innanzi richiamati, non si presta ad alcuna interpretazione, essendo di solare chiarezza.” La clausola censurata infatti recita: l’importo globale a base d’asta è stabilito in € 3.351.945,03, comprensivo …, degli oneri della sicurezza pari ad € 100.558,35,…. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo globale a base d’asta come sopra stabilito.
 
La puntuale individuazione dell’importo globale a base d’asta, nonché di alcune voci che lo compongono - tra cui gli oneri per la sicurezza – ed il riferimento a tale importo globale, nel divieto di presentazione di offerte in aumento, non giustifica alcuna diversa interpretazione, quindi, dal computo della base d’asta complessiva, non è consentito espungere il valore degli oneri di sicurezza (i quali sono, invece, espressamente inclusi).        
 
Ne discende – spiega il CdS – che l’impresa aggiudicataria non ha violato la prescrizione del bando che vietava le offerte in aumento, avendo presentato un offerta economica pari ad € 3.340.204,18, a fronte di una base d’asta complessiva di € 3.351.945,03. I giudici ritengono infatti che lo stesso bando indicava come presunto l’importo individuato quale basa d’asta (comprensiva anche degli oneri di sicurezza), e rimetteva al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo. Ciò era certamente giustificato dalla peculiarità della procedura in questione – appalto-concorso da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa – che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva. In tali procedure, infatti, gli oneri relativi alla sicurezza vanno rapportati ai progetti in corso di redazione.
 
Per concludere, l’indicazione, nell’offerta, di oneri per la sicurezza più bassi rispetto a quanto indicativamente specificato dal bando non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, ma in una concreta determinazione di essi conforme alla loro effettiva incidenza, rapportata ai contenuti specifici dell’offerta. Spetta, poi, ovviamente alla commissione incaricata di valutare le offerte (tecniche ed economiche) verificare la congruità anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti. (riproduzione riservata)
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sergio carretta

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