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Soa, niente gare con attestazione scaduta

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici su appalti e verifiche

vedi aggiornamento del 26/07/2010
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11/11/2008 - Sono state riscontrate controversie in sede di gara sulla verifica triennale scaduta e sull’uso dell’avvalimento. L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici si è espressa con il parere n. 227 dello scorso 28 ottobre sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell’offerta e sull’avvalimento dei requisiti in sede di gara.

All’Authority è stato sottoposto il caso di un’impresa aggiudicataria di lavori che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta risultava in possesso di attestazione Soa con verifica triennale già scaduta e rinnovata poi dalla Soa successivamente a questa data.
 
La durata dell’attestazione è di 5 anni, con verifica triennale per il mantenimento dei requisiti generali e di capacità strutturale, come previsto dal Dpr 34/2000. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di validita` dell`attestazione, l`impresa che intende rinnovarla deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un`altra autorizzata.
 
Dal momento che la Soa deve svolgere una attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione, il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il suo rilascio. Gli effetti decorrono dalla comunicazione della Soa all’impresa.
 
Per quanto riguarda la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici bisogna osservare che un`impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l`affidamento dei lavori pubblici.
 
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta, permane per la durata del procedimento di gara e per quella dell’appalto se l’impresa risulta aggiudicataria. L’Authority ha infatti ritenuto irrilevante in sede di istruttoria documentale la dichiarazione della Soa sulla conclusione della verifica triennale e sull’imminente emissione dell’attestazione. Ha quindi stabilito che l’impresa con attestazione scaduta al momento dell’apertura delle offerte deve essere esclusa dalla gara e la stazione appaltante deve procedere all’annullamento dell’aggiudicazione.
 
Nel caso sottoposto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l’impresa istante ha lamentato la mancata esclusione, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, di un’ impresa ausiliata che aveva dichiarato di avvalersi di quattro categorie in possesso dell’azienda ausiliaria.
 
L’Authority ha precisato che per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione, ma non può avvalersi di più ausiliarie per la stessa categoria. Ha quindi stabilito che si può permettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in base al valore dell’appalto o alla peculiarità delle prestazioni. Resta fermo però il divieto di utilizzo frazionato dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in una determinata categoria. (riproduzione riservata)
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