20/11/2008 - Con la sentenza n. 1277/2008 il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 KW, contro l’Assessorato regionale all’Industria per non aver ricevuto alcuna risposta alla domanda di concessione dell’Autorizzazione Unica necessaria per costruire l’impianto.

Tar Sicilia - Impianti fotovoltaici - ricorso contro la mancata risposta alla richiesta di autorizzazione ..
Corte Costituzionale - V.I.A. – Energia eolica – Regione Puglia – L.R. n. 9/2005, art. 1, c. 1 – Moratoria ..
Regione Puglia - Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure ..
Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica ..
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da ..
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi...
L’impianto è stato ammesso alla fruizione delle tariffe incentivanti, ai sensi del primo Conto Energia (DM 28 luglio 2005) come da comunicazione del 05.04.2006 del Gestore del Sistema Elettrico (GSE). Il ricorrente ha quindi inoltrato al competente Assessorato Regionale all’Industria - con istanza del 1° febbraio 2007 ricevuta dall’Amministrazione il 5 febbraio 2007 - la richiesta dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ottenendo nel frattempo da GSE una proroga per l’inizio dei lavori.
Con nota del 16 ottobre 2007, “abbondantemente scaduto il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 citato”, l’Assessorato all’Industria ha indetto la conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell’Autorizzazione Unica. La conferenza dei servizi si è svolta il 5 novembre 2007 ma, a causa dell’assenza di alcune Amministrazioni convocate, non è stata assunta alcuna determinazione.
Il ricorrente ha quindi invitato l’Assessorato a provvedere all’emanazione della determinazione conclusiva del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ma tale atto di diffida è rimasto senza risposta.
Secondo il ricorrente tale comportamento costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione:
a) dell’art. 12 del Dlgs 387/2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento;
b) dell’art. 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, ai sensi del quale i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione provvede adottando la determinazione motivata di conclusione del procedimento.
I giudici del Tar hanno accolto il ricorso ricordando che l’art. 12 del Dlgs 387/2003 dispone che:
- “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (comma 1);
- i relativi impianti “… sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione” (comma 3);
- “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni” (comma 4).
È chiaro - spigano i giudici - che l’intento del legislatore è quello di favorire la realizzazione degli impianti in questione, semplificando i procedimenti autorizzativi. A tale “favor legis” non può non conseguire l’obbligo della Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di 180 posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.
Il Tar richiama anche la sentenza n. 364/2006 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica), il quale, in violazione del principio generale previsto dall’art. 12, 4° comma, del Dlgs 387/2003, aveva sospeso fino all’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici (leggi tutto).
Secondo i giudici costituzionali, la sospensione disposta dalla Regione Puglia rendeva impossibile il rispetto del termine di 180 giorni previsto dal Dlgs 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE) ostacolando la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e violando sia la Direttiva Comunitaria che altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita (quale, per esempio, il protocollo di Kyoto).
Tornando al caso in esame, i giudici concludono che il silenzio dell’Amministrazione è illegittimo e deve esser annullato; di conseguenza il Tar obbliga la stessa ad adottare un provvedimento esplicito.
(riproduzione riservata)
Alberto | Intanto Stiamo a vedere!
domenica 14 dicembre 2008 - 23.37
Tanto é inutile, sembra proprio che gli unici interessati ad un impianto Fotovoltaico siano quelli disposti a sborsare una considerevole somma di Euro per un futuro e un ambiente con aria più respirabile. Pare proprio che gli Enti preposti ad autorizzare un impianto F.V. si trovino su un altro Pianeta in una Valle dell’Eden. 180 gg., qualche mese, tanto per noi è inutile, la Germania non riusciremo a raggiungerla nella produzione di Energie Alternativa. Poi di che cosa si preoccupano i nostri compaesani, di petrolio c’è ne sarà ancora per almeno 40 anni. Quindi rimaniamo tranquilli.
Enrico | Niente di nuovo
martedì 25 novembre 2008 - 16.12
Non trovo niente di nuovo in tutto questo avvicendarsi di ricorsi e provvedimenti. Ciò che stupisce, invece, è il silenzio assordante che avvolge tutte le altre regioni che si comportano nello stesso identico modo se non peggio, adottando provvedimenti legislativi studiati e mirati a bloccare in parte e in toto i progetti in essere sui loro territori. E' scandaloso come un meccanismo così perverso trovi il tacito consenso di tutti i mezzi d'informazione, costringendo il nostro paese a pagare multe di 1,5 mld di €uro all'anno per inadempimento al protocollo di Kyoto. Stiamo vivendo una crisi epocale, che potrebbe essere alleviata e tamponata proprio dal comparto delle rinnovabili, metre invece prevalgono principi di natura politico/ideologica che travolgono anche questo settore, l'unico con oggettive e concrete prospettive di crescita e sviluppo occupazionale, con ricadute anche nella qualità ambientale e nelle redistribuzoine degli approvvigionamenti energetici, evitando, per quota parte equivalente, trasferimenti di immense risorse economiche verso paesi che sono tutt'altro che nostri amici. Buona navigazione.
FRANCESCO | CALABRIA "UGUALE"
lunedì 24 novembre 2008 - 11.33
questa info dovrebbe arrivare anche a tutti gli Amministratori della Regione Calabria.......anche qui c'è la moratoria ed ancora peggio ...proroga della moratoria!!!! in attesa che diventi legge la proposta 321/08
Cirafisi Antonio | Qualcuno pagherà?
domenica 23 novembre 2008 - 12.13
Certamente no. A parte che 180 giorni in una economia globalizzata corrisponde a secoli... ma qualcuno sarà chiamato a rispondere dei mancati vantaggi economici e ambientali che comporta il differimento dell'entrata in funzione dell'impianto? Fino ad oggi non mi risulta...
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