Reverse charge anche per i contratti di global service
Secondo l’Agenzia delle Entrate devono prevalere i lavori edili anche se non rientranti nella tabella Ateco
14/11/2008 - Reverse charge possibile anche nei contratti di global service se i lavori edili prevalgono rispetto agli altri. Il meccanismo, trattato nel Dpr 633/1972, opera infatti anche in presenza di accordi che prevedono la fornitura integrata di servizi diversi. È l’opinione espressa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 432/E del 12 novembre 2008.
Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, una società deve realizzare, attraverso un contratto di appalto,interventi di riparazione, manutenzione e adeguamento degli impianti relativi agli immobili di proprieta di un Comune. La società appaltante è affidataria dei servizi di inventariazione e gestione del patrimonio del comune sulla base di un contratto di global service immobiliare, utilizzando il codice di attività 620200. Un rapporto di franchising lega le due società per cui secondo l’istante il contratto di global service non corrisponde a un appalto di lavori edili, ma a uno di servizi. Tra le due società non esisterebbe quindi un subappalto, bensì un appalto principale, da assoggettare ad Iva con regime normale.
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata diversamente. Il contratto di global service è stato prima esaminato dal Consiglio di Stato, che l’ha assimilato a un appalto di lavori o servizi in base all’oggetto. Secondo questa interpretazione il rapporto tra le due società deve essere qualifcato come subappalto e l’Iva sarà applicata con il reverse charge.
Per l’inversione contabile non occorre far riferimento al codice di attività dichiarato. Secondo l’Agenzia infatti è rilevante solo l’attività realmente svolta, che anche se non rientra nella sezione F della tabella Ateco, rientra nel settore edile.
Non incide invece sul regime Iva il contratto di franchising tra le due società, che regolamenta solo i rapporti per l’uso dei marchi registrati e lo scambio di know how. L’obbligo di eseguire opere edili non deriva da questo contratto, ma da un altro autonomo. (riproduzione riservata)
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