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Emilia R.: in arrivo i corsi per certificatori energetici

Fino a dicembre l’attestato di certificazione equivale a quello di qualificazione

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12/11/2008 - Con la Delibera n. 1754 del 28 ottobre 2008, la Giunta Regionale emiliana ha definito il percorso formativo per la certificazione energetica degli edifici.
 
La delibera (in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale) fissa: - gli standard di riferimento per la programmazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di certificazione energetica degli edifici, anche ai fini dell’accreditamento dei soggetti certificatori secondo le modalità previste dalla D.A.L.

156/2008; - le modalità e le procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione per certificatori energetici, anche per quelli realizzati antecedentemente la data di entrata in vigore della delibera; - i requisiti dei soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione.
 
Possono così prendere avvio le attività di formazione ed aggiornamento necessarie da una parte a consentire l’accesso al sistema di accreditamento da parte dei tecnici per i quali la frequenza di un corso è requisito indispensabile, e dall’altra parte a garantire nel tempo adeguati livelli di qualità delle prestazioni fornite, anche in un’ottica di formazione continua dei certificatori.
 
Il percorso formativo è articolato secondo lo schema seguente: - corso di 60 ore, con moduli formativi caratterizzati da contenuti fortemente orientati alle problematiche operative; l’accesso al corso di formazione può essere preceduto da una valutazione dei crediti formativi in possesso del candidato, che consente di abbreviare il percorso formativo; - project work di 12 ore su casi-studio assegnati, con elaborazione del relativo materiale, obbligatorio e indispensabile per l’accesso alla verifica finale; - verifica finale, con rilascio del relativo “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”.
I progetti formativi devono essere realizzati da soggetti attuatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 140 dell’11 febbraio 2008. Le Università, gli enti di ricerca, gli ordini e i collegi professionali possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

La stessa Delibera 1754/2008 definisce una fase transitoria durante la quale è previsto il mantenimento della validità dell’attestato di “qualificazione energetica”, in modo da poter comunque utilizzare gli attestati di questo tipo prodotti per gli usi previsti dalla norma regionale.

Fino al 31 dicembre 2008
l’attestato di certificazione energetica e l’attestato di qualificazione energetica presentano la medesima efficacia ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008.
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