11/12/2008 - Detrazione Irpef del 55% anche per gli interventi parziali nel campo degli impianti di climatizzazione. Secondo la Risoluzione 458/E del primo dicembre, emessa dall’Agenzia delle Entrate, lo sconto dell’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2010 per gli interventi di riqualificazione energetica è previsto anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce, ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale.

Devono però essere rispettate determinate condizioni. L’intervento, effettuato a partire dal primo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, deve comportare riduzioni dei consumi conformi al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008. Il risparmio energetico deve inoltre riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari.
Le Entrate hanno risposto all’interpello presentato da una società di distribuzione di impianti di climatizzazione operante sul mercato italiano per conto di una azienda estera. L’istante era infatti intenzionato ad effettuare la modifica degli impianti di riscaldamento esistenti per la riduzione dei consumi energetici. Voleva sostituire unità terminali del riscaldamento autonomo e la vecchia pompa di calore con una pompa di calore ad alta efficienza, ma mantenendo la stessa caldaia.
In base alla Finanziaria 2008 le detrazioni sono applicabili solo agli interventi di sostituzione integrale. Secondo l’Agenzia delle Entrate è però utile valutare non tanto la tipologia del lavoro, quanto il risultato raggiunto. Principio che da all’impresa la possibilità di usufruire della detrazione fino a una soglia massima di 100 mila euro.
Al fine del riconoscimento è ininfluente la categoria catastale del fabbricato, così come la possibilità che esso sia posseduto o detenuto dal soggetto che richiede la detrazione. Possono infatti usufruirne tutti i contribuenti che possiedono a vario titolo l’immobile oggetto dell’intervento. Ha diritto all’agevolazione anche chi finanzia la realizzazione con un contratto di leasing. La detrazione spetta in questo caso all’utilizzatore, cioè al contribuente, e si calcola in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono rilievo i canoni addebitati all’utilizzatore.
Anche la provenienza dei materiali è irrilevante. Possono appartenere a qualunque azienda del gruppo, a patto che sia accertata la residenza in uno dei Paesi della “white list” e che i prezzi siano equiparabili a quelli di mercato.
Sono esclusi dalle detrazioni gli interventi per il passaggio da impianto di climatizzazione invernale a impianti autonomi e le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti di alta efficienza, l’attestato di certificazione e una dichiarazione di conformità CE del prodotto.
(riproduzione riservata)
gianluca | 55%
venerdì 12 dicembre 2008 - 07.42
covrebbero avere confermato il bonus del 55% abbassando pero' l'aliquota e togliendo i tetti massimi di spesa!! vi risulta?
Michele | non cambia niente...
giovedì 11 dicembre 2008 - 17.52
siete sicuri che il titolo della notizia sa corretto? A me sembra che non ci siano variazioni di rilievo visto che il parere conferma il fatto che non si possono fare sostituzioni parziali di impianti di climatizzazione invernale e poi accedere al 55% tramite il comma 347 (pagina 5 dell'istanza), ma bensì fare riferimento al più ampio comma 344, come previsto dal febbraio 2007. Quindi nessuna novità. Piuttosto mi chiedo: 1- cosa succede quando si sostituisce tutto l'impianto di climatizzazione invernale con altro a pompa di calore lasciando però la produzione di ACS al vecchio generatore? oppure cosa succede quando si sostituisce completamente il vecchio impianto con due pompe di calore a servzio della stessa unità? l'intervento è sempre agevolabile?
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