Kromoss

Avvalimento sempre ammesso anche se il bando non lo prevede

Tar Lazio: ricorso a professionisti qualificati riconosciuto dalla normativa europea e dal Codice Appalti

vedi aggiornamento del 30/11/2010
Letto 4798 volte

10/12/2008 - Nessun limite per l’avvalimento. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la Sentenza 10565/2008 del 21 novembre scorso. Secondo la giustizia amministrativa i professionisti possono sempre ricorrere al “prestito dei requisiti”, anche se il bando di gara non lo prevede espressamente.

In base al Codice Appalti agli operatori economici è riconosciuta la possibilità di avvalersi di progettisti qualificati. Una chance stabilita anche dalla Direttiva europea 2004/18/CE, per cui durante gli appalti pubblici i concorrenti possono soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo o di attestazione Soa, avvalendosi di un altro soggetto.
 
Il ricorso è stato presentato da una società in possesso della sola attestazione di costruzione, che avendo dichiarato di volersi avvalere della collaborazione di altre aziende e consorzi per raggiungere i requisiti mancanti, si è vista negare questa possibilità in quanto non prevista dal bando indetto dalla Asl di Ostia per la progettazione di un ospedale.
 
Il Tar ha ritenuto possibile l’avvalimento nonostante il suo mancato richiamo nel bando di gara. L’interpretazione di previsioni incerte all’interno del bando non può infatti compromettere una posizione garantita ai soggetti economici dalla normativa nazionale e comunitaria.
 
Le perplessità interpretative secondo il Tar devono essere risolte alla luce e in conformità con le disposizioni del codice appalti e dell’ordinamento generale. In questo caso un bando di gara, cui è riconosciuta la natura di “lex specialis”, non può prescindere dal vincolo esercitato da altre norme sovraordinate, anche se non espressamente citate.
 
Il bando per la sua natura può quindi solo integrare quelle disposizioni che lasciano alla discrezionalità alcune parti del procedimento di gara. Senza entrare in contrasto con la legislazione vigente.
 
Il ricorso a professionisti esterni deve però essere sussidiario e avvenire solo nel caso effettivo in cui manchino all’interno le professionalità richieste dal bando di gara. La carenza di organico adeguato deve essere accertata da parte del responsabile del procedimento. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI
Made In Italy Qatar
ApexFine
Edilportale.com su Facebook
Smart Domus Plus