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Sardegna: stop della Consulta alla legge appalti

La Regione ha legiferato su materie di esclusiva competenza statale

vedi aggiornamento del 12/06/2009
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30/12/2008 - Con la sentenza n. 411 del 3 dicembre 2008, la Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”.

Il Codice degli appalti - fa notare la Corte – impone alle Regioni a statuto speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso, mentre lo statuto regionale attribuisce alla Regione una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, però, non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori sono oggetto delle disposizioni del Codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi.
 
Invece la Regione ha introdotto numerose modifiche: ha portato a 200.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di redazione e approvazione di un programma triennale, soglia che la legge statale fissa a 100.000 euro; ha previsto l’inserimento dei lavori nell'elenco annuale in base al solo studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro, anziché di importo inferiore a 1.000.000 di euro come stabilito nella legge statale; ha previsto l’affidamento obbligatorio della validazione del progetto ad organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN nel caso di interventi di valore superiore ai 25.000.000 di euro, anziché di importo superiore a 20.000.000 di euro come stabilito nella legge statale,
 
Inoltre, nelle procedure di affidamento di lavori pubblici in cui il corrispettivo è pagato in tutto o in parte mediante cessione di beni immobili, la Sardegna – per la verifica dell'anomalia dell'offerta –richiede le giustificazioni a corredo dell'offerta solo ai concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse; per gli affidamenti con procedura semplificata per i lavori tra 200.000 e 1.500.000 euro, la Regione non ha previsto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Ancora, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, sono equiparate le imprese iscritte nell'albo regionale e quelle in possesso della qualificazione conforme alla legge nazionale, mentre nelle procedure di project financing, è stato concesso al promotore un diritto di prelazione che gli consente, a parità di condizioni, di essere preferito al vincitore della gara.
 
La Regione Sardegna – si legge ancora nella sentenza – ha quindi legiferato in modo difforme rispetto a quanto stabilito dal Codice, violando l’obbligo di adeguamento. In definitiva tutte le norme regionali impugnate sono costituzionalmente illegittime perché stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto invece adeguarsi, in materie - tutela della concorrenza e ordinamento civile - estranee alla competenza legislativa regionale e riservate allo Stato. (riproduzione riservata)
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